Cassazione Penale, Sentenza n. 16520/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava la decisione della Corte d'Appello di rigettare la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto per cui era processata (ricettazione di un telefono cellulare) e un analogo reato già giudicato con sentenza n. 1350/18 del Tribunale di Marsala. Il motivo denunciava contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte territoriale, che aveva rigettato la continuazione sostenendo che la sentenza invocata non fosse definitiva; invece il primo giudice (Tribunale di Marsala) aveva già dato atto dell'irrevocabilità della sentenza del 26.9.2018 (irrevocabile in data 11.12.2018), elemento che rendeva la precedente decisione acquisibile ai fini della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza della Corte di Appello limitatamente al punto relativo al diniego della continuazione. Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo per un nuovo esame della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, invitando quella Sezione a verificare i presupposti della continuazione tenendo conto della sentenza del 26.9.2018 (depositata 25.10.2018) già dichiarata irrevocabile dal primo giudice. La restante parte della decisione impugnata non è stata annullata dalla Cassazione nel provvedimento qui riportato.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (capoverso)
Il fatto è stato qualificato come ricettazione: l'imputata avrebbe acquistato/ ricevuto un telefono cellulare provento di furto, con consapevolezza della provenienza delittuosa. La norma è stata impiegata per inquadrare il reato di cui la Rizzo è stata ritenuta responsabile.
Richiamato dal primo giudice per giustificare la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, indicando che la sentenza precedente era irrevocabile e comportava effetti sulla sospensione concessa in altra sentenza.
disciplina del reato continuato (art. 81 cod. pen. e principi applicativi)
La continuazione presuppone l'esistenza di più azioni od omissioni configuranti reati della stessa indole, un vincolo di continuità tra le condotte e la valutazione dei presupposti fattuali (identità del titolo di reato, contesto temporale e territoriale, finalità). Per riconoscere la continuazione con una sentenza precedente occorre acquisire e considerare la decisione atta a costituire il presupposto, che deve risultare definitiva/irrevocabile quando rilevante.
Norma procedurale invocata per trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero: in base a tale disposizione il PG ha trasmesso per iscritto le proprie conclusioni, nella forma prevista dal decreto (misure emergenziali/procedure straordinarie), richiedendo l'annullamento limitato al punto relativo alla continuazione.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della continuazione deve essere valutata dalla corte, che non può respingerla per un mero errore formale relativo allo stato di definitività di una sentenza se dal fascicolo risulta invece la sua irrevocabilità.
- Quando si invoca la continuazione con una sentenza precedente, è fondamentale provare e far emergere chiaramente la definitività/irrevocabilità della sentenza richiamata: l'annotazione o il richiamo nella sentenza di primo grado possono essere decisivi.
- La Corte d'appello deve esaminare nel merito i presupposti fattuali della continuazione (identità del titolo di reato, contesto territoriale e temporale, finalità), e non limitarsi a motivazioni formali se contrastanti con gli atti processuali.
- La revoca del beneficio della sospensione condizionale operata dal primo giudice può costituire un elemento probatorio rilevante dell'esistenza di una condanna precedente definitiva.
- In situazione analoga, se il giudice di secondo grado rigetta la continuazione per un errore di fatto o di valutazione della definitività di una sentenza già acquisibile, la Cassazione può disporre annullamento parziale e rinvio affinché venga fatta la corretta valutazione.
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