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Ordinanza

Ordinanza n. 56/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I-ter, 14 ottobre 2025, n. 5600, resa tra le parti, non notificata e concernente l’emersione di lavoratore irregolare;

Giustizia amministrativa202509711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non dispone quindi l’accoglimento sostanziale della domanda di emersione né definisce la legittimità del preavviso di rigetto o degli ulteriori atti amministrativi, rimettendo al giudice di primo grado il compiuto esame dei motivi. Le spese del grado d’appello sono compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. I-ter, n. 5600 del 14 ottobre 2025, relativa all’emersione di lavoratore irregolare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva deciso in via interinale sulla controversia concernente la procedura di emersione di un lavoratore irregolare. Il Consiglio di Stato rileva che, nella fase cautelare a cognizione sommaria, i motivi dedotti in primo grado non possono essere compiutamente definiti e dovranno essere esaminati dal TAR nella sede di merito, con particolare riguardo alla sussistenza di tutti i requisiti previsti per l’emersione del lavoro irregolare e a quelli indicati nel preavviso di rigetto.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell’ambito della tutela cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte attraverso la definizione ravvicinata del giudizio.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, caratterizzata da cognizione sommaria, la verifica dei requisiti sostanziali della procedura amministrativa può essere rinviata alla sede di merito quando richieda un esame compiuto dei motivi e degli elementi istruttori.
  • Quando il periculum in mora può essere adeguatamente fronteggiato mediante la rapida definizione del giudizio, il giudice cautelare può soddisfare le esigenze cautelari ordinando la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura sospensiva o anticipatoria sul contenuto del provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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