Ordinanza n. 56/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I-ter, 14 ottobre 2025, n. 5600, resa tra le parti, non notificata e concernente l’emersione di lavoratore irregolare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato accoglie l’appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non dispone quindi l’accoglimento sostanziale della domanda di emersione né definisce la legittimità del preavviso di rigetto o degli ulteriori atti amministrativi, rimettendo al giudice di primo grado il compiuto esame dei motivi. Le spese del grado d’appello sono compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. I-ter, n. 5600 del 14 ottobre 2025, relativa all’emersione di lavoratore irregolare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva deciso in via interinale sulla controversia concernente la procedura di emersione di un lavoratore irregolare. Il Consiglio di Stato rileva che, nella fase cautelare a cognizione sommaria, i motivi dedotti in primo grado non possono essere compiutamente definiti e dovranno essere esaminati dal TAR nella sede di merito, con particolare riguardo alla sussistenza di tutti i requisiti previsti per l’emersione del lavoro irregolare e a quelli indicati nel preavviso di rigetto.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Consente, nell’ambito della tutela cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte attraverso la definizione ravvicinata del giudizio.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, caratterizzata da cognizione sommaria, la verifica dei requisiti sostanziali della procedura amministrativa può essere rinviata alla sede di merito quando richieda un esame compiuto dei motivi e degli elementi istruttori.
- Quando il periculum in mora può essere adeguatamente fronteggiato mediante la rapida definizione del giudizio, il giudice cautelare può soddisfare le esigenze cautelari ordinando la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura sospensiva o anticipatoria sul contenuto del provvedimento amministrativo.
Come è indicizzato
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