Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17469/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare (obbligo di presentazione alla p.g. tutti i giorni dalle 18:00 alle 19:00). Denuncia violazione di legge (art. 125, comma 3 c.p.p.) e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. c) c.p.p., sostenendo che vi siano novità idonee a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari: buona condotta durante oltre due anni di osservanza, reperimento di un rapporto di lavoro stabile full-time (dal lunedì al venerdì, 9:00-14:00 e 15:00-18:00) con decorrenza 01/11/2024, condizioni economiche familiari precarissime (ISEE €5.252,03), moglie disoccupata e due figli, e difficoltà logistiche (distanza di circa 18 km dalla sede di lavoro alla caserma). Chiede alternativamente modifica degli orari di presentazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima l'integrazione della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 310 c.p.p., confutando la tesi del ricorrente secondo cui il Tribunale del riesame non avrebbe effettuato autonoma valutazione. I giudici di merito avevano esaminato le circostanze difensive e motivato che il solo svolgimento di attività lavorativa non prova la cessazione della pericolosità sociale, richiamando anche un provvedimento del 30/09/2024; hanno valorizzato la gravità del fatto, la condanna in sede di merito (4 anni e 4 mesi), numerosi precedenti specifici, la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e violazioni precedenti delle prescrizioni. La Cassazione ha quindi escluso un vizio logico/giuridico suscettibile di revisione in questa sede e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello cautelare: il giudice dell'impugnazione può integrare la motivazione del provvedimento impugnato e sostituirla nei limiti del devoluto; applicato per giustificare l'integrazione della motivazione da parte del Tribunale del riesame.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di misure cautelari (criteri di applicazione e proporzionalità). La Corte non ha riconosciuto violazione nell'applicazione di tale criterio, ritenendo valutata la proporzionalità in relazione alla gravità del fatto e ai precedenti.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Motivazione del motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo generico e riconducibile a una rivalutazione di merito, quindi inammissibile.

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    Riferimento negativo: la Corte osserva che l'art. 310 non richiama l'art. 309, comma 9, il quale ha natura eccezionale; quindi non è operativa la regola che limita l'integrazione motivazionale nel giudizio di riesame.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'obbligo di condannare il ricorrente alla Cassa delle ammende solo se non si ravvisa colpa nella proposizione del ricorso; qui si è ritenuto non sussistere giustificato motivo per escludere la condanna alla somma indicata.

Massime di principio

  • Il giudice dell'impugnazione (appello/tribunale del riesame) può integrare o sostituire la motivazione del provvedimento impugnato nei limiti del devoluto: non è sempre necessario che la motivazione originaria contenga una autonoma valutazione completa.
  • La mera decorrenza del tempo o il nuovo inserimento lavorativo non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari; occorre dimostrare specificamente la cessazione o un concreto indebolimento dei presupposti di pericolosità (gravità del fatto, precedenti, violazioni, sorveglianza speciale, ecc.).
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti o delle prove già esaminate e logicamente motivate in sede di merito; i motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili.
  • Per ottenere la modifica di una misura che limita la libertà personale (es. orario di presentazione), è utile documentare in modo completo e concreto: offerta di lavoro formale con orari certi, certificazione dei tempi di percorrenza e degli impedimenti pratici, situazione economica familiare e comportamenti positivi costanti e verificabili.
  • Nelle impugnazioni successive è importante confrontarsi puntualmente con tutte le argomentazioni della motivazione adottata dal giudice di merito (non limitarsi a singoli passaggi), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità per carenza di confronto motivazionale.
  • Quando si propone ricorso per cassazione, evitare motivi che ripropongono le stesse censure già esaminate e respinte in appello; bisogna prospettare errori di diritto chiari o vizi motivazionali specifici e ben documentati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.