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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23860/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha respinto il riesame del decreto del GIP del 14/12/2021 di sequestro preventivo dell'area di cantiere in Roma, Via Torre 3acova, 51. La ricorrente contestava la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza del pericolo di prosecuzione delle violazioni edilizie, rilevando che il terreno era stato ceduto con preliminare a favore di Giuseppe Paudice e non era più nella disponibilità dell'autore materiale ascritto (Rodolfo Furone), sul quale peraltro il GIP aveva revocato la misura cautelare personale per cessazione delle esigenze cautelari; dunque, secondo la ricorrente, mancava o era contraddittoria la motivazione che giustificasse la persistenza della misura cautelare reale.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi: il ricorso per cassazione avverso ordinanze rese ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. è ammesso soltanto per "violazione di legge" (es. mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente). La doglianza proposta dalla ricorrente è fondata su presunta illogicità/manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e), c.p.p.), che non rientra nel perimetro della "violazione di legge" ammessa in questo tipo di ricorso e, quindi, rende il ricorso inammissibile. Inoltre la Corte osserva che il Tribunale aveva motivato l'esigenza cautelare richiamando il pericolo di ulteriore prosecuzione dell'attività edilizia da parte della stessa società (anche se con diverso rappresentante), argomento non adeguatamente contestato dalla ricorrente, rendendo il ricorso generico. Per effetto dell'inammissibilità la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)

    Il ricorso ha invocato il vizio previsto da tale norma (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione), ma la Corte rileva che tale motivo, basato su manifesta illogicità, non rientra tra le "violazioni di legge" utilizzabili per impugnare ordinanze ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari reali; contro le ordinanze adottate in applicazione di questa disposizione il ricorso per cassazione è limitato alle ipotesi di violazione di legge.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che regola alcune misure cautelari reali e le relative decisioni: conferma il principio che il sindacato in Cassazione su queste ordinanze è limitato a profili di violazione di legge.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Indica i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione; la Corte richiama che la nozione di "violazione di legge" comprende la mancanza o la mera apparente motivazione ma non la manifest illogicità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento e una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria.

  • Corte Costituzionale, sent. 7-13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte per motivare l'applicazione delle spese e della sanzione alla ricorrente quando l'inammissibilità possa essere ascrivibile a sua colpa.

Massime di principio

  • Avverso ordinanze adottate ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile prevalentemente per profili di "violazione di legge": in particolare manca o è meramente apparente la motivazione. La contestazione fondata sulla "manifesta illogicità" della motivazione è frequentemente insufficiente ai fini di ammissione.
  • Se si contesta la motivazione di un provvedimento cautelare reale, è essenziale dimostrare l'assenza totale o l'apparenza della motivazione (es. uso di moduli, clausole di stile, mancanza di esame critico degli elementi) piuttosto che limitarsi a denunciare la sua presunta illogicità.
  • Le impugnazioni generiche o che non affrontano specificamente le argomentazioni del giudice di merito (per esempio il richiamo a esigenze cautelari connesse all'operato della società) sono probabilmente inammissibili; occorre confutare punto per punto le ragioni addotte nel provvedimento.
  • Quando il motivo si fonda sulla cessazione della disponibilità del bene (trasferimento a terzi o cessazione della disponibilità dell'autore materiale), il ricorrente deve spiegare con precisione e prova perché tale circostanza renda inefficace o illegittimo il sequestro preventivo, collegando i fatti alle regole giuridiche sulla misura cautelare reale.
  • Attenzione alle conseguenze processuali dell'inammissibilità: il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende, specialmente se l'inammissibilità è attribuibile a colpa della parte che ricorre.

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