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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03344/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna (tribunale di Locri e Corte d'appello) per furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento commesso il 28/09/2019. Il ricorrente deduceva: (1) errore nel rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute, per certificato medico ritenuto generico; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova sulla identificazione operata dalla persona offesa (Fontana) e rifiuto della rinnovazione dibattimentale; (3) errata qualificazione giuridica del fatto (sosteneva che si trattasse di offerta al pubblico/contratto o al più di truffa, non di furto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e dichiarato la sua inammissibilità/senza fondamento nei termini esposti. Sul primo motivo ha confermato che la valutazione del legittimo impedimento spetta al giudice di merito e che il certificato, privo della indicazione dell'assoluta impossibilità, poteva legittimamente essere ritenuto insufficiente. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il vizio di travisamento: la valutazione della credibilità e del riconoscimento fotografico rientra nel sindacato di merito, l'individuazione fotografica svolta nelle indagini è prova utilizzabile (se valutata affidabile dal giudice) e la Corte territoriale ha motivato congruamente la fiducia nella testimonianza; la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è risultata necessaria. Sul terzo motivo la Corte ha chiarito il criterio differenziale tra truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento: qui vi furono artifici preparatori seguiti da un'impossesamento unilaterale (usurpazione invito domino), pertanto corretta la qualificazione come furto aggravato dal mezzo fraudolento. Restano confermate le pene: 2 anni di reclusione e euro 927,00 di multa.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Norma sul concorso di persone nel reato; applicata per accertare la partecipazione concorsuale nel furto

  • Codice penale, art. 624

    Definizione del reato di furto; base normativa della imputazione

  • Codice penale, art. 625, comma 1, n. 2

    Aggravante per l'uso del mezzo fraudolento: la Corte l'ha ritenuta integrata dagli espedienti idonei ad eludere la vigilanza del possessore

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. d), e), b)

    Disposizioni sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione, travisamento della prova); utilizzate per inquadrare le censure mosse dal ricorrente e per valutare i limiti del sindacato di legittimità

  • Codice di procedura penale, art. 420-ter

    Norme processuali richiamate nella censura sul procedimento relativo al rinvio per impedimento

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Richiamato in relazione alle garanzie procedurali connesse alla comparizione dell'imputato

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Norma sulle modalità di assunzione delle dichiarazioni; evocata nella censura relativa alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Disciplina della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte ha ricordato che l'esercizio è discrezionale e subordinato a specifiche condizioni

  • Codice di procedura penale, art. 234

    Ammissione di prove documentali nel patrimonio probatorio; il fascicolo fotografico è stato ritenuto prova documentale utilizzabile

  • Codice di procedura penale, art. 213

    Norme sulla ricognizione personale; la sentenza distingue le ricognizioni formali da quelle informali/indagini, affermando la non tassatività dei mezzi di prova

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato con riferimento al principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la rievocazione di individuazioni effettuate nelle indagini non è esclusa purché valutata nel contesto probatorio

  • Certificato medico (documentazione prodotta)

    "impossibilità fisica assoluta di comparire"

    La Corte ha osservato che il certificato non riportava la frase di 'assoluta impossibilità' e quindi poteva essere considerato generico; la prova dell'assoluta impossibilità spetta al richiedente

Massime di principio

  • La valutazione del legittimo impedimento per motivi di salute è di competenza del giudice di merito: un certificato medico che non specifichi l'impossibilità assoluta di comparire può essere ritenuto insufficiente e il rigetto del rinvio è sindacabile in cassazione solo per vizi di manifesta illogicità o incompletezza della motivazione
  • L'individuazione fotografica effettuata nelle indagini preliminari è prova utilizzabile in dibattimento ai fini del giudizio, purché il giudice valuti l'affidabilità del teste e la congruenza argomentativa; l'assenza di formalità proprie della ricognizione non esclude per principio l'utilizzabilità della prova
  • Il vizio di "travisamento della prova" in Cassazione richiede l'indicazione puntuale e non opinabile di atti o omissioni che rendano illogica o incongrua l'intera motivazione: non è sufficiente sollevare questioni di valutazione della credibilità che rientrano nel merito
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è straordinaria e discrezionale: va chiesta con elementi che dimostrino l'incompletezza del primo grado e l'indispensabilità delle nuove prove per decidere
  • Per distinguere truffa e furto aggravato dal mezzo fraudolento il criterio decisivo è la fase risolutiva del processo causale: se il risultato è l'impossessamento mediante sottrazione (usurpazione unilaterale) si configura il furto aggravato, mentre se la vittima dispone dei beni per effetto dell'errore indotto si configura la truffa
  • Gli annunci di vendita su piattaforme e-commerce posti da privati hanno natura di invito a offrire (invito al pubblico) e non costituiscono automaticamente proposta contrattuale vincolante; dunque, argomentazioni civilistiche sull'offerta non prevalgono sulla ricostruzione penale dei fatti quando emergono artifici fraudolenti e usurpazione

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