Cassazione Penale, Ordinanza n. 30877/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Alessandria resa in sede esecutiva. Il ricorrente, già condannato con tre diverse sentenze, aveva chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto delle condanne. Il Tribunale aveva dichiarato l'istanza inammissibile perché meramente reiterativa di una precedente già respinta e, comunque, aveva escluso la continuazione valorizzando l'ampio intervallo temporale tra i reati (otto e cinque anni), la diversa località di commissione, la diversa complicità e modalità esecutive non coincidenti. Nel ricorso il condannato contestava tale valutazione, richiamando proprie dichiarazioni rese in esame circa una finalità unitaria di evasione fiscale che avrebbe accomunato tutta l'attività criminosa nell'arco di oltre quindici anni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le censure e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il giudice dell'esecuzione aveva motivato in modo congruo e non illogico l'esclusione del vincolo della continuazione, sulla base di indicatori incompatibili con un originario programma criminoso unitario, primo fra tutti il consistente decorso di tempo tra i diversi reati, oltre alle differenze di luogo, concorrenti e modalità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
continuazione in sede di esecuzione
Il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede la prova di un unico programma criminoso originario che comprenda, almeno nelle linee essenziali, i reati successivi.
condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione in executivis può essere riconosciuta solo se i reati risultano inseriti in un programma criminoso unitario, originariamente concepito almeno nelle sue caratteristiche essenziali.
- Non è sufficiente allegare una generica finalità comune o un "programma di vita" improntato all'illegalità: ciò attiene piuttosto a recidiva, abitualità o professionalità nel reato, non alla continuazione.
- L'accertamento del vincolo ex art. 671 c.p.p. richiede la valutazione di concreti indicatori come omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causali e sistematicità, ma nessuno di essi è di per sé decisivo se il complesso dei fatti mostra determinazioni autonome.
- Un notevole intervallo temporale tra i reati è indice fortemente ostativo alla configurabilità della continuazione, soprattutto se accompagnato da luoghi diversi, correi diversi e modalità non coincidenti.
- La valutazione sulla sussistenza della continuazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
- La mera reiterazione di un'istanza già respinta può condurre alla declaratoria di inammissibilità, quando non siano dedotti elementi nuovi idonei a scalfire la precedente motivazione.
Come è indicizzato
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