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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18470/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha quindi confermato la sentenza di condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito per il reato di furto con strappo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per furto con strappo. Dal testo emerge che il ricorso è stato ritenuto generico e manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha rilevato che il giudice di merito aveva spiegato in modo preciso perché la sottrazione era avvenuta mediante una condotta di strappo e perché la persona offesa non era stata in grado di opporvisi. Non risultano dal testo ulteriori motivi specifici di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Il furto è stato ritenuto consumato in forma di sottrazione mediante strappo; il testo non riporta il numero di articolo ma descrive chiaramente il reato contestato come furto con strappo.

  • art. 625 c.p.

    La fattispecie concreta è qualificata come furto con strappo, cioè una modalità aggravata del furto caratterizzata dalla sottrazione con strappo del bene alla persona offesa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a deduzioni generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito ha già spiegato in modo puntuale gli elementi fattuali decisivi.
  • Nel furto con strappo la consumazione può essere desunta dalla sottrazione del bene mediante strappo alla persona offesa, anche quando questa non sia stata concretamente in grado di opporsi alla condotta.
  • La manifesta infondatezza del ricorso può essere dichiarata quando le censure non scalfiscono la ricostruzione di fatto già compiuta dai giudici di merito e non introducono questioni giuridiche specifiche e rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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