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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22430/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il giudizio riguarda un'ordinanza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Foggia ai sensi dell'art. 130 c.p.p., con la quale, dopo la sentenza di condanna per il reato contestato, è stato corretto il dispositivo per inserire anche le statuizioni civili: condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, e rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge per asserita adozione del provvedimento inaudita altera parte, in contrasto con l'art. 127, comma 3, c.p.p. e sostenendo che la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. sarebbe utilizzabile solo per omissioni non incidenti in modo essenziale sull'atto, mentre nel caso concreto la correzione avrebbe introdotto una modifica essenziale della decisione, colmando l'omessa pronuncia sulle statuizioni civili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo quanto al vizio procedurale: il provvedimento di correzione dell'errore materiale adottato senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti è affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p. e va quindi annullato, con rinvio al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso e per l'esame in contraddittorio della richiesta di correzione. È stata invece respinta la tesi difensiva secondo cui la correzione non sarebbe stata consentita perché incidente in modo essenziale sulla decisione: la Corte afferma che, in presenza di conclusioni scritte della parte civile presentate ex art. 523 c.p.p., queste restano valide in virtù del principio di immanenza ex art. 76 c.p.p.; pertanto, se dal dispositivo non emerge una volontà del giudice di rigettare la domanda civile o di compensare le spese, il giudice può legittimamente adottare le conseguenti statuizioni civili connesse alla condanna dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    La correzione dell'errore materiale è astrattamente utilizzabile, ma il relativo provvedimento deve essere adottato nel rispetto del contraddittorio; nel caso concreto l'atto va riesaminato dal giudice di merito.

  • art. 127, comma 3, c.p.p.

    La mancata fissazione della camera di consiglio e il mancato avviso alle parti determinano violazione delle regole procedimentali e vizio del provvedimento.

  • art. 178 c.p.p.

    L'adozione del provvedimento di correzione senza camera di consiglio e senza avviso integra una nullità di ordine generale.

  • art. 523 c.p.p.

    Le conclusioni scritte della parte civile, presentate in udienza, valgono come presenza nel processo e restano efficaci anche ai fini della decisione sulle statuizioni civili.

  • art. 76 c.p.p.

    Si afferma il principio di immanenza delle conclusioni della parte civile, che conservano efficacia in ogni stato e grado.

Massime di principio

  • Il provvedimento di correzione dell'errore materiale, quando incide su statuizioni che richiedono il contraddittorio, deve essere adottato previa fissazione della camera di consiglio e con avviso alle parti; in difetto, è affetto da nullità di ordine generale.
  • La parte civile che abbia depositato conclusioni scritte ex art. 523 c.p.p. deve ritenersi presente nel processo, e tali conclusioni conservano efficacia per il principio di immanenza, anche ai fini delle statuizioni civili successive.
  • Se il dispositivo di condanna non contiene elementi che facciano desumere il rigetto della domanda risarcitoria o la compensazione delle spese, il giudice può integrare le statuizioni civili conseguenti alla condanna dell'imputato mediante correzione dell'errore materiale, purché nel rispetto delle garanzie procedurali.
  • La nozione di errore materiale non esclude in astratto l'integrazione del dispositivo con statuizioni civili omesse, quando tali statuizioni siano coerenti con l'esito di condanna già raggiunto e non comportino una vera riforma della decisione sul merito penale.

Come è indicizzato

MaterieCorrezione degli errori materialiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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