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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16951/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia origina da una cartella esattoriale relativa alla TARSU per l'annualità 2011 emessa in favore del Comune. La contribuente aveva impugnato la cartella, ma sia il primo che il secondo grado avevano respinto il ricorso. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 (cd. rottamazione quater), con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi inclusi nella definizione. Ha anche rappresentato che l'ADER aveva accolto l'istanza e comunicato un residuo debito rateizzato, con estinzione finale prevista solo al 30.11.2027, allegando di stare effettuando i pagamenti rateali. La questione processuale esaminata dalla Corte è stata quindi se tale adesione determinasse sospensione del giudizio oppure sopravvenuta carenza di interesse e, conseguentemente, inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'adesione alla definizione agevolata, accompagnata dall'impegno a rinunciare al giudizio, abbia determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, non risultava l'effettivo perfezionamento della definizione, poiché dalla documentazione prodotta emergeva che il debito sarebbe stato estinto solo alla scadenza finale del 30.11.2027 e non era stata depositata la documentazione attestante i pagamenti come richiesto dalla disciplina richiamata. Per tale ragione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione e ha compensato integralmente le spese di lite. Ha anche escluso l'obbligo del c.d. doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    impegno a rinunciare ai giudizi pendenti; sospensione dei processi nelle more del pagamento delle somme dovute; subordinazione al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati

    La mera adesione alla definizione agevolata con impegno alla rinuncia non basta, nel giudizio di cassazione, a imporre la sospensione; in mancanza del perfezionamento della definizione e della prova dei pagamenti, l'effetto processuale rilevante è la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione con conseguente inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, commi 231 ss., L. n. 197/2022

    definizione agevolata c.d. rottamazione quater

    La disciplina della definizione agevolata è richiamata come base normativa dell'istanza di adesione presentata dalla contribuente e del correlato impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti.

  • art. 1, comma 235, L. n. 197/2022

    nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi

    L'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti è un elemento previsto dalla procedura di definizione agevolata e rileva ai fini dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    nelle more del pagamento delle somme dovute i processi sono sospesi dal giudice

    La sospensione opera solo nel quadro della definizione agevolata, ma la Corte precisa che nel giudizio di cassazione la sopravvenuta adesione con rinuncia comporta comunque carenza di interesse se non risulta il perfezionamento della definizione.

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi agli stessi carichi, può determinare sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, rendendo inammissibile il ricorso.
  • Perché la definizione agevolata produca gli effetti processuali richiesti dalla disciplina speciale, non è sufficiente la sola domanda di adesione: occorre l'effettivo perfezionamento della procedura e la produzione della documentazione che attesti i pagamenti effettuati.
  • Nel giudizio di cassazione, la previsione di sospensione dei processi "nelle more del pagamento" non esclude che, in presenza dell'impegno alla rinuncia e della mancata dimostrazione del perfezionamento della definizione, il ricorso venga dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il ricorso diventa inammissibile per effetto di una sopravvenienza processuale collegata alla definizione agevolata, le spese possono essere integralmente compensate e non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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