Sentenza n. 5020/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, n. 112/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TRGA di Bolzano n. 112/2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego del permesso di costruire in variante relativo a opere di ristrutturazione edilizia e sistemazione dell’area esterna
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, che aveva respinto l’impugnazione del diniego comunale del 28 settembre 2023, del parere negativo della commissione comunale per il territorio e il paesaggio e della comunicazione dei motivi ostativi. La controversia riguardava un secondo progetto di variante per la ristrutturazione edilizia di un’abitazione e per interventi sull’area esterna, tra cui una pergola, la pavimentazione della zona occupata da una jacuzzi e opere già realizzate oltre la linea massima di edificabilità. L’appellante deduceva tre motivi di error in iudicando, riproponendo le censure formulate in primo grado: violazione delle norme provinciali sul procedimento amministrativo e sulla partecipazione, motivazione errata, contraddittoria e illogica, difetto di istruttoria ed errore sui presupposti di fatto. Erano inoltre contestate la non conformità delle opere agli strumenti urbanistici e al piano di attuazione, nonché le valutazioni comunali relative a terrazze, muri, sostegni, permeabilità delle superfici e collocazione del climatizzatore. Nel corso del giudizio l’appellante aveva chiesto un ulteriore rinvio in attesa della definizione di un procedimento di regolarizzazione delle opere e, in subordine, aveva dichiarato di rinunciare all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza di ulteriore rinvio, ritenendo insussistente una circostanza eccezionale idonea a giustificare il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha quindi preso atto della rinuncia all’appello, espressa nella memoria e ribadita all’udienza, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Non ha esaminato nel merito i motivi d’appello né ha confermato o riformato la sentenza di primo grado. In considerazione dell’evoluzione complessiva della vicenda, ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
Il rinvio della causa non è stato disposto perché il Collegio ha ritenuto non sussistente una circostanza eccezionale idonea a giustificarlo.
La rinuncia all’appello, espressa dalla parte e ribadita in udienza, ha determinato l’estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata quale base processuale per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia all’appello, quando sia espressa dalla parte e ribadita in udienza, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84 c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di gravame.
- La pendenza di un procedimento amministrativo di regolarizzazione non impone automaticamente il rinvio dell’udienza: il rinvio può essere disposto soltanto in presenza di una circostanza eccezionale, secondo l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, il giudice non decide nel merito la legittimità dell’atto impugnato né la fondatezza dei motivi d’appello.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di giustificati motivi desunti dall’evoluzione complessiva della vicenda processuale.
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