Cassazione Civile, Ordinanza n. 09907/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Due debitori, destinatari di un precetto fondato su una precedente sentenza esecutiva, hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. davanti al Tribunale di Brindisi, deducendo la nullità del precetto per omessa o invalida notifica del titolo esecutivo. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo sufficiente la notifica del titolo esecutivo effettuata dal difensore di un altro creditore indicato come procuratore di tutti i creditori. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo hanno denunciato nullità della sentenza per violazione delle norme sul rito del lavoro, assumendo che la causa avrebbe dovuto essere decisa all'udienza con lettura del dispositivo; con il secondo hanno censurato la mancata declaratoria di nullità del precetto per asserita invalidità della notifica del titolo esecutivo, sostenendo che la notifica eseguita dal difensore di un diverso creditore non poteva valere anche per la creditrice intimante; con il terzo hanno dedotto che il titolo sarebbe stato comunque notificato solo dopo il precetto, in violazione dell'art. 479 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la doglianza sul rito: al momento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. non era più applicabile la disciplina speciale richiamata dai ricorrenti, sicché non poteva pretendersi l'applicazione del rito del lavoro solo perché il giudizio a monte era stato trattato in quel modo. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, osservando che la solidarietà attiva non si presume tra creditori e che la notifica del titolo esecutivo, per essere valida ai fini del precetto, deve risultare effettuata dal difensore in qualità di difensore anche del creditore procedente e deve precedere o accompagnare il precetto, non potendo intervenire successivamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata al Tribunale di Brindisi, in diversa composizione, perché verifichi se il titolo esecutivo sia stato notificato dal difensore anche per la creditrice intimante e se tale notifica sia avvenuta prima o contestualmente al precetto; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese della fase di legittimità.
Norme richiamate
Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il precetto; la controversia è stata trattata come opposizione ex art. 617 c.p.c.
Il titolo esecutivo deve essere notificato prima o contestualmente al precetto; una notificazione successiva non è idonea a rendere valido il precetto.
Richiamato come norma violata in tema di contenuto e presupposti del precetto, connessi alla previa notificazione del titolo esecutivo.
Richiamato nel primo motivo quale norma sulla nullità degli atti processuali, ma la censura è stata ritenuta infondata.
artt. 426, 429, 437 e 667 c.p.c.
Richiamati nel primo motivo per sostenere l'applicazione del rito del lavoro e la necessità della decisione in udienza; la Corte ha escluso che fossero applicabili nel caso concreto come prospettato.
Richiamato per escludere che la solidarietà attiva tra creditori possa presumersi in materia di spese processuali.
La Corte rileva che la disciplina speciale del rito del lavoro per le cause risarcitorie da incidente stradale era già abrogata al tempo dell'opposizione, sicché non era applicabile.
Massime di principio
- Nell'opposizione a precetto, la validità del precetto presuppone che il titolo esecutivo sia stato notificato prima o contestualmente al precetto stesso; una notificazione successiva non sana il vizio.
- La notificazione del titolo esecutivo effettuata da un difensore può valere solo se il difensore agisce anche quale difensore del creditore che procede in executivis; non è sufficiente che egli rappresenti altri creditori se non risulta l'estensione del mandato al creditore intimante.
- La solidarietà attiva tra creditori non si presume e richiede una base normativa o negoziale espressa; in difetto, ciascun creditore conserva la propria posizione autonoma.
- Le regole processuali applicabili all'opposizione agli atti esecutivi vanno determinate in base alla legge vigente al momento dell'introduzione dell'opposizione, non già in base al rito seguito nel giudizio da cui è scaturito il titolo esecutivo.
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