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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19991/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna. L'unico motivo dedotto riguardava l'applicazione della recidiva contestata, e in particolare della recidiva reiterata. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente riproduttiva di profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità. In particolare, la recidiva reiterata era stata motivata valorizzando non solo i diversi precedenti penali dell'imputato, ma anche i successivi delitti commessi dopo quelli oggetto del giudizio, ritenuti indice di accresciuta pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta e priva di manifesta illogicità.
  • Ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, il giudice di merito può valorizzare non solo i precedenti penali dell'imputato, ma anche i delitti successivi commessi dopo quelli oggetto del giudizio, ove essi siano sintomatici di una maggiore pericolosità.
  • La contestazione della recidiva è censurabile in cassazione solo se si individuano specifici vizi logici o giuridici della motivazione; non è sufficiente una mera reiterazione delle doglianze già respinte in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo diverse condizioni non emergenti dal testo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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