Cassazione Penale, Sentenza n. 21332/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato il provvedimento del Tribunale come abnorme per regressione strutturale (mancanza concreta di potere del giudice di disporre la restituzione in quella situazione) e per deviazione dal modello legale. Ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Noia in composizione collegiale per il prosieguo del processo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/01/2025 del Tribunale di Noia (composizione collegiale) che aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero/Procura europea (regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari), contestata dal P.M. come atto abnorme in quanto avrebbe creato una stasi procedurale e fatto retrocedere il processo a una fase anteriore non prevista, in un procedimento nato dalla Procura europea e già trasferito alla Procura territoriale per la richiesta di decreto penale e poi per il giudizio immediato scelto dall'imputata.
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa al reato in contestazione: la Corte la menziona per individuare la competenza al Tribunale in composizione collegiale (rilevanza ai fini dell'attribuzione di competenza).
art. 33-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.
Indica la competenza del Tribunale in composizione collegiale per taluni reati; la Corte lo usa per spiegare perché il procedimento dovesse essere trattato dal collegio.
art. 33-septies, comma 2 c.p.p.
Prevede la facoltà, in talune ipotesi, di trasmettere gli atti al P.M.; la Corte interpreta questa norma restrittivamente: la restituzione al P.M. è legittima solo se funzionale a garantire l'udienza preliminare quando questa sia stata indebitamente negata dall'azione del P.M.
Norma richiamata per affermare la regola generale secondo cui l'errata attribuzione della competenza comporta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente e la fissazione diretta dell'udienza, non la regressione al P.M.
art. 34 Regolamento istitutivo della Procura europea
Richiamato nella ricostruzione del procedimento internazionale: la decisione della Camera permanente aveva rinviato la questione alla Procura generale della Corte di cassazione per il successivo inoltro alla Procura nazionale competente.
Norma richiamata per individuare l'Autorità nazionale competente nei rapporti con la Procura europea (contesto procedurale e di rinvio delle competenze).
Massime di principio
- La nozione di atto "abnorme" comprende sia vizi strutturali (esercizio di potere non attribuito) sia vizi funzionali (provvedimenti che determinano stasi o impossibilità di prosecuzione); la regressione anomala a una fase precedente è indice di abnormità.
- Quando il giudice monocratico rileva un'errata attribuzione di competenza verso il collegio, la regola è la mera trasmissione degli atti al giudice competente e la diretta fissazione dell'udienza; la restituzione degli atti al P.M. è ammessa solo se necessaria per garantire l'udienza preliminare che l'imputato avrebbe dovuto avere a causa di un errore del P.M.
- In procedimenti in cui il rito consente di saltare l'udienza preliminare (es. scelta del giudizio immediato o rinuncia al decreto penale), il giudice non può imporre giudiziariamente la ricostruzione della fase preliminare contro la volontà delle parti: ciò violerebbe il principio dispositivo, la speditezza del processo e la volontà delle parti.
- Il pubblico ministero ha rimedi straordinari (ricorso in cassazione per abnormità) quando il provvedimento giudiziario produce una regressione o una deviazione dall'ordo processus tali da impedire il regolare sviluppo del processo; fuori da tali ipotesi, il P.M. deve eseguire il provvedimento giudiziario anche se illegittimo.
- Nelle controversie con origine o coinvolgimento della Procura europea, è necessario valutare attentamente le regole di rinvio e competenza nazionali e sovranazionali prima di disporre trasmissioni o restituzioni di atti.
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