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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5119 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego delle misure tariffarie preferenziali richieste per l’importazione di alluminio dal Venezuela, relativa alla bolletta IM4 del 27 maggio 2008. L’Agenzia aveva contestato la conformità dei certificati di origine FORM AA e FORM A presentati dalla società. La CTR della Toscana aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo non concedibili i benefici dopo dieci mesi senza risposta delle autorità venezuelane. In cassazione, la società ha sostenuto, con il primo motivo, che il controllo a posteriori doveva seguire la procedura degli artt. 94 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/1993, non quella dell’art. 93-bis, e che non risultava documentato l’invio delle comunicazioni richieste alle autorità venezuelane. Con il secondo motivo ha denunciato ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse deciso sulla base dell’art. 93-bis anziché sulla questione devoluta in appello; tale motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, precisando che, sebbene la CTR avesse richiamato impropriamente l’art. 93-bis, la censura relativa alla sola scelta della norma era infondata, perché la motivazione faceva riferimento alla disciplina del controllo a posteriori prevista dagli artt. 94 e seguenti. Ha però cassato la sentenza perché non risultava verificato il rispetto della procedura e dei suoi termini: in caso di fondati dubbi, l’art. 94, paragrafo 5, prevedeva una prima comunicazione, l’attesa di sei mesi e, in assenza di risposta sufficiente, una seconda comunicazione, seguita da un ulteriore termine di quattro mesi. La CTR si era limitata a menzionare genericamente il decorso di dieci mesi, senza documentare le due comunicazioni né ricostruire la scansione temporale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Disposto il rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. La Cassazione non ha riconosciuto direttamente alla società il beneficio tariffario.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 94 e seguenti, in particolare art. 94, paragrafi 3 e 5

    Qualora, in caso di fondati dubbi, non pervenga alcuna risposta nel termine di sei mesi di cui al paragrafo 3 o la risposta non contenga informazioni sufficienti a determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, è inviata alle autorità interessate una seconda comunicazione. Se dopo tale seconda comunicazione i risultati del controllo non vengono portati a conoscenza all'autorità richiedente entro quattro mesi o se tali risultati non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, l'autorità richiedente rifiuta, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, l'applicazione delle preferenze generalizzate.

    Il diniego delle preferenze per mancata verifica dell’origine può intervenire solo seguendo la procedura di controllo a posteriori: in presenza di fondati dubbi, occorre attendere sei mesi, inviare una seconda comunicazione se la risposta manca o è insufficiente e attendere altri quattro mesi. Il semplice riferimento al decorso complessivo di dieci mesi non basta se non sono accertati l’invio delle comunicazioni e il rispetto delle relative fasi.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 93-bis

    La Corte ha ritenuto improprio il richiamo a questa disposizione, poiché la procedura pertinente per il controllo a posteriori dei certificati d’origine era quella degli artt. 94 e seguenti. Il richiamo errato, tuttavia, non fondava da solo la cassazione: decisiva era la mancata verifica della procedura effettivamente applicabile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La Corte ha esaminato sotto questo profilo la censura di violazione o falsa applicazione delle norme che disciplinano il controllo a posteriori, accogliendola per l’erronea applicazione della procedura e la mancata ricostruzione delle sue fasi.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La dedotta ultrapetizione, basata sul fatto che la CTR avrebbe deciso applicando una disposizione diversa da quella discussa in appello, non è stata decisa nel merito: il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    La disposizione era invocata per denunciare la nullità della sentenza per ultrapetizione; la Corte non ha esaminato la censura perché assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Quando il diniego di un beneficio tariffario dipende dall’esito di un controllo a posteriori sull’origine della merce, l’autorità deve dimostrare di aver seguito tutte le fasi e rispettato i termini previsti dalla disciplina applicabile; non è sufficiente affermare genericamente che è trascorso un certo periodo.
  • La motivazione della decisione deve permettere di ricostruire quali richieste siano state inviate, quando siano state inviate e quali risposte siano pervenute. Se questi elementi sono necessari per applicare la procedura, la loro omissione può rendere illegittima la decisione.
  • Un riferimento normativo impreciso non comporta automaticamente la cassazione se la decisione applica in concreto la disciplina pertinente; resta però censurabile l’errata applicazione delle regole procedurali e dei relativi termini.
  • La cassazione con rinvio per carenze nella verifica o nella motivazione non equivale al riconoscimento definitivo del beneficio: il giudice di rinvio deve svolgere il nuovo esame sulla base della procedura corretta.

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