Cassazione Civile, Ordinanza n. 23184/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria e dell'integrale pagamento di quanto dovuto, dichiarando cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha sostenute.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione dei redditi 2005, ai fini IVA, IRES e IRAP, contestando costi e/o componenti negativi relativi a lavori eseguiti su beni di terzi non nella disponibilità della società. Il ricorso era stato respinto in primo grado e l'appello era stato rigettato dalla CTR Lombardia; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel testo fornito non sono specificati i singoli motivi di censura. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha poi depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando di avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016. L'Agenzia ha successivamente comunicato che la pretesa oggetto dell'accertamento era stata definita dalla contribuente con integrale pagamento del dovuto e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016
richiamato come base della definizione agevolata utilizzata dalla contribuente per estinguere la pretesa tributaria oggetto del giudizio
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria oggetto di ricorso per cassazione sia stata definita dalla contribuente mediante una procedura agevolata e risulti l'integrale pagamento del dovuto, il giudizio è definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione integrale dell'obbligazione tributaria rende improseguibile la decisione sul merito delle censure proposte avverso l'avviso di accertamento.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la Corte regola le spese ponendole a carico della parte che le ha sostenute.
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