Sentenza del 10/05/2019 n. 2865 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF - redditi assimilati - - Regione Sicilia - borsa formativa di auto impiego ex art 2 della Legge n.3 del 1998 - imponibilità - esenzione - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale delle somme erogate dalla Regione Siciliana a titolo di borsa formativa di autoimpiego prevista dall'art. 2 della legge regionale siciliana n. 3 del 1998. Il contribuente ne chiedeva l'esenzione dall'IRPEF, mentre l'Amministrazione ne sosteneva l'imponibilità come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La questione decisiva era stabilire se l'esenzione introdotta dall'art. 76 della legge regionale siciliana n. 17 del 2004 potesse applicarsi anche alle somme relative a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che le borse formative di autoimpiego previste dalla normativa regionale siciliana beneficiano dell'esenzione IRPEF ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 17 del 2004. Tuttavia, tale disposizione non ha efficacia retroattiva: l'esenzione opera quindi soltanto per le somme erogate successivamente alla sua entrata in vigore e non per quelle riferite agli anni precedenti. Per i periodi anteriori, le somme restano imponibili ai fini IRPEF. L'esito concreto del ricorso dipende pertanto dall'anno cui si riferiscono gli importi contestati; se anteriori al 2004, prevale la posizione dell'Amministrazione, mentre per le annualità successive prevale quella del contribuente.
Norme richiamate
Art. 2 della legge regionale siciliana n. 3 del 1998
Prevede la borsa formativa di autoimpiego oggetto della controversia. Le somme erogate in base a tale disposizione sono state considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, salvo l'esenzione successivamente introdotta dalla normativa regionale.
Art. 76 della legge regionale siciliana n. 17 del 28 dicembre 2004
Introduce l'esenzione dall'IRPEF per gli importi erogati a titolo di borsa formativa di autoimpiego. La norma è stata interpretata come priva di efficacia retroattiva, con conseguente applicazione soltanto alle somme erogate dopo la sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Quando una norma introduce un'esenzione fiscale senza prevedere espressamente la retroattività, l'esenzione si applica di regola solo alle somme percepite dopo la sua entrata in vigore.
- Per stabilire il trattamento fiscale di una borsa o di un contributo occorre verificare sia la natura dell'erogazione sia la specifica disposizione che ne disciplina l'esenzione.
- La successiva introduzione di un'esenzione non elimina automaticamente l'imponibilità delle somme percepite negli anni precedenti.
- In controversie analoghe è essenziale individuare l'anno di erogazione delle somme e confrontarlo con la data di entrata in vigore della norma agevolativa.
- La giurisprudenza può confermare l'assenza di retroattività anche quando la norma successiva riguarda la medesima tipologia di borsa o contributo già esistente.
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