Cassazione Civile, Ordinanza n. 02467/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di compensi professionali dovuti per prestazioni rese in favore degli opponenti. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e liquidato le spese di primo grado; la Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale, ritenendo congrua la liquidazione delle spese operata dal primo giudice perché coerente con i valori medi tariffari. Il ricorrente per cassazione ha censurato la decisione d'appello per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto accogliere l'appello incidentale sulle spese di primo grado, poiché la liquidazione effettuata dal Tribunale era inferiore ai minimi risultanti dall'applicazione delle massime decurtazioni consentite dalla tariffa applicabile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c. Ha rideterminato le spese di primo grado in complessivi euro 2.097,50, quelle di appello in complessivi euro 1.458,00 e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte controricorrente, liquidandole in euro 1.000 oltre accessori di legge. La ratio è che la liquidazione del Tribunale, pari a euro 1.000 comprensivi di anticipazioni, era inferiore ai valori minimi applicabili per lo scaglione di riferimento e andava quindi corretta.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per il governo delle spese, in relazione alla censura sulla liquidazione delle spese di lite.
Richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. per denunciare l'errore nella regolazione delle spese processuali.
La Corte lo usa come criterio di liquidazione dei compensi professionali, applicando i valori minimi derivanti dalle massime decurtazioni consentite per lo scaglione di valore della controversia.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito e rideterminare direttamente le spese.
Massime di principio
- In tema di spese di lite, la liquidazione giudiziale deve rispettare i parametri normativi applicabili al valore della controversia; se la quantificazione è inferiore ai minimi risultanti dal sistema tariffario, la statuizione sulle spese è erronea e va corretta.
- Quando la controversia è definita in cassazione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, rideterminando direttamente le spese dovute.
- Il controllo di legittimità sulla liquidazione delle spese può portare alla riforma della statuizione se il giudice di merito ha applicato criteri non coerenti con i parametri vigenti per la fascia di valore della causa.
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