Cassazione Penale, Sentenza n. 22613/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che revocava l'indulto concesso il 5 novembre 2015, per la successiva commissione del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Il ricorrente deduceva errore di legge e vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe specificato il momento di inizio dell'adesione al sodalizio mafioso: trattandosi di reato permanente, la cessazione della permanenza poteva essere anteriore o posteriore al periodo rilevante (il quinquennio previsto dalla legge del 2006), con la conseguenza che la revoca dell'indulto sarebbe stata ingiustificata
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse indicato specificamente il 10 ottobre 2006 come decorrenza della contestazione associativa, data che ricade saldamente nel periodo di cinque anni previsto dall'art.1 comma 3 della legge n.241/2006. Le ipotesi alternative prospettate dal ricorrente sono state giudicate meramente ipotetiche e non confrontate concretamente con la decisione impugnata; la difesa avrebbe dovuto dimostrare un differente riferimento temporale con elementi concreti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. Decisione resa il 7 marzo 2024.
Norme richiamate
art. 1 comma 3 legge n.241 del 2006
Il giudice ha ritenuto che, ai fini della revoca dell'indulto, rilevi che l'inizio della consumazione del reato sia posto all'interno del quinquennio previsto dalla norma; una data specifica (10/10/2006) collocata nel periodo rende fondata la revoca.
art. 616 codice di procedura penale
Applicata per giustificare la sanzione pecuniaria verso il ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte ha ritenuto sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non emergendo elementi idonei a escluderla.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata indica una data precisa che colloca l'inizio della condotta nell'arco temporale previsto dalla norma ostativa (es. il quinquennio dell'art.1 comma 3 legge 241/2006), le contestazioni generiche sul carattere permanente del reato sono insufficienti.
- In caso di reato permanente, chi impugna deve prospettare in modo concreto e documentato uno scostamento temporale significativo rispetto alle date indicate nella decisione: mere ipotesi non sono idonee a superare la motivazione del giudice.
- I ricorsi per cassazione possono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza se il motivo non contrasta in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art.616 c.p.p. salvo prova di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
- Nelle controversie relative alla revoca di benefici penitenziari (es. indulto), è centrale la ricostruzione temporale della condotta che ha dato luogo alla condanna definitiva; il ricorrente deve fornire elementi specifici che dimostrino l'erroneità della datazione adottata dal giudice.
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