Cassazione Civile, Ordinanza n. 00241/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un docente di scuola primaria aveva adito il Tribunale di Messina chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva derivati dall'illegittimo comportamento della pubblica amministrazione nella gestione della sua assegnazione provvisoria: prima ottenuta, poi revocata il giorno successivo e infine nuovamente disposta pochi giorni dopo. Il Tribunale di Messina aveva però declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Quest'ultimo, investito della causa, ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza ex artt. 45 e 47 c.p.c., sostenendo che il rilievo dell'incompetenza fosse stato effettuato dal Tribunale di Messina oltre la prima udienza di discussione, in violazione dell'art. 428 c.p.c. Il ricorso per regolamento era dunque diretto a stabilire se la declaratoria di incompetenza fosse tardiva e, quindi, inefficace.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che, nel rito del lavoro, l'incompetenza territoriale d'ufficio debba essere rilevata non oltre la prima udienza in senso cronologico; poiché il Tribunale di Messina aveva rilevato l'incompetenza dopo oltre quattro anni e dopo varie udienze successive alla prima, il rilievo è stato considerato tardivo. Ne consegue che resta radicata la competenza territoriale del Tribunale di Messina, innanzi al quale il giudizio deve proseguire. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché le parti non hanno svolto difese in questa sede.
Norme richiamate
È richiamato come base del regolamento di competenza d'ufficio nel caso di declinatoria di competenza.
È richiamato quale norma sul regolamento di competenza, utilizzato dal giudice successivamente individuato come competente per contestare la tempestività del rilievo d'ufficio.
Nel regime successivo alla riforma del 1990, tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo entro termini stabiliti; la decisione sulla competenza va impugnata con regolamento necessario.
art. 4 della legge n. 353 del 1990
La riforma ha accelerato la trattazione delle questioni di competenza, imponendo termini stringenti per eccezioni e rilievi d'ufficio.
Nel rito del lavoro l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza in senso cronologico, ossia quella fissata con il decreto ex art. 415 c.p.c.
È il parametro evocato per individuare, nel rito del lavoro, il momento massimo entro cui può essere rilevata d'ufficio l'incompetenza territoriale.
La prima udienza, in senso cronologico, è quella fissata con il decreto previsto da questa norma.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 38 c.p.c. come novellato, il provvedimento che statuisce solo sulla competenza è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza, anche quando si controverta sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio dell'incompetenza.
- Se il giudice dichiara la propria incompetenza in violazione dei termini previsti per l'eccezione di parte o per il rilievo officioso, la Corte di cassazione deve dichiarare la tardività del rilievo e ritenere radicata la competenza del giudice originario.
- Nel rito del lavoro, l'incompetenza territoriale d'ufficio deve essere rilevata entro la prima udienza in senso cronologico; un rilievo successivo è tardivo e non può spostare la competenza.
- La verifica del rispetto dei termini per il rilievo dell'incompetenza è pregiudiziale rispetto alla corretta individuazione del giudice competente e tutela l'esigenza di concentrazione e celerità della fase introduttiva del processo.
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