Sentenza n. 3354/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 06/07/2022 pubblicato in G.U. n. 216 del 15/09/2022, avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/10/2022 avente ad oggetto “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in G.U. 251 del 26/10/2022; - della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413; - degli atti delle Regioni e delle Province Autonome di ricognizione della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, non conosciuti; - dell’Accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni/Provincie Autonome, relativo alla spesa per gli anni 2015-2016-2017-2018, Rep. 181/CSR del 7/11/2019; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14/9/22 e dell’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Rep. 213/CSR del 28/09/2022; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 27 dicembre 2022 e depositato in data 29 dicembre 2022; per l’annullamento - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche del 14/12/2022 n. 52 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, e dei relativi allegati; - della nota della Regione Marche di avvio del procedimento del 14/11/2022 prot. 1407128 avente ad oggetto: “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - della nota della Regione Marche del 14/12/2022 prot. 14/12/2022 avente ad oggetto: “Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022.” e dei relativi allegati; - della Determina del Direttore Generale Asur n° 466 del 26 agosto 2019 avente ad oggetto: “Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015-2018”, con successiva rettifica n°706 del 14 novembre 2022 “Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015- 2018-rettifica allegato determina DG 466/2019”, e dei relativi allegati; - della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n° 708 del 21 agosto 2019 avente ad oggetto: “Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, art. 9ter “razionalizzazione della spesa per beni e servizi dispositivi medici e farmaci commi 8 e 9 – ricognizione dispositivi medici anni 2015-2018”, e dei relativi allegati; - della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019 avente ad oggetto: “ricognizione della spesa sostenuta per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018”, e dei relativi allegati; - della Determina del Direttore Generale dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA Ancona n° 348 del 11 settembre 2019 avente ad oggetto: “adempimento verifica ministeriale sull’applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9ter commi 8 e 9 D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni dalla L. 125/2015- anni 2015, 2016, 2017, 2018 -Por Inrca Marche” e dei relativi allegati; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, atti di ripartizione e provvedimenti regionali Marche relativi al payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli ulteriori atti presupposti, nonché, con motivi aggiunti, il decreto della Regione Marche del 14 dicembre 2022 e gli atti regionali e delle aziende sanitarie concernenti la ricognizione del fatturato, l’individuazione delle aziende soggette al ripiano e la determinazione degli importi dovuti. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso; la Regione Marche ha inoltre dedotto il difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ha dichiarato di avere effettuato il pagamento agevolato il 30 settembre 2025 e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità o di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’intero gravame. La Regione Marche aveva depositato il decreto dell’Agenzia regionale sanitaria n. 150 del 9 ottobre 2025, con il quale era stato accertato l’avvenuto versamento della quota ridotta da parte delle aziende fornitrici e la società ricorrente risultava inserita nell’allegato C, relativo alle imprese che avevano assolto all’obbligo pagando il 25% dell’importo originariamente dovuto. Secondo il Collegio, tale inclusione, unitamente al deposito del decreto regionale previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, ha fatto venir meno la materia del contendere. La successiva deduzione della Regione secondo cui il pagamento sarebbe stato tardivo non è stata ritenuta sufficiente a superare la validità e l’efficacia del decreto regionale, non risultando che esso fosse stato annullato, neppure parzialmente, in autotutela. Le spese sono state integralmente compensate ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025.
Norme richiamate
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici, nonché l’adozione dei provvedimenti regionali di individuazione degli importi dovuti.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici (...) si intendono assolti con il versamento (...) della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali (...). L’integrale versamento (...) estingue l’obbligazione (...) precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale (...)
Il pagamento integrale della quota ridotta del 25%, accertato mediante il provvedimento regionale previsto dalla norma, estingue l’obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta estingue l’obbligazione amministrativa controversa subordinatamente al pagamento di una quota ridotta e il pagamento è attestato dal provvedimento dell’amministrazione previsto dalla stessa disciplina, il giudizio impugnatorio relativo a quell’obbligazione deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, se viene meno l’interesse alla decisione.
- La validità di un provvedimento amministrativo depositato in giudizio e recante l’accertamento del pagamento non può essere superata da una mera deduzione difensiva dell’amministrazione circa la tardività del versamento, in assenza di un annullamento o di altra formale rimozione del provvedimento in autotutela.
- La cessazione della materia del contendere può estendersi all’intero gravame quando il pagamento agevolato previsto dalla legge sopravvenuta estingue l’obbligazione sostanziale e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa a tale obbligo.
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