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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16885/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un'ordinanza del Tribunale di Napoli, emessa il 13 settembre 2024 in funzione di giudice dell'esecuzione. Dal testo emerge che il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione trattata dalla Corte riguarda dunque esclusivamente l'ammissibilità formale del ricorso per cassazione alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, con riferimento all'obbligo di ministero tecnico per il ricorso dell'imputato/condannato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, rilevando che, poiché sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, il ricorso personale dell'imputato o del condannato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendosi non esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato o dal condannato, per gli atti successivi al 3 agosto 2017, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l'inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità derivante dal difetto di sottoscrizione tecnica consente la declaratoria immediata senza contraddittorio.

  • art. 616 c.p.p.

    spese processuali e la somma ... in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • L. n. 103 del 2017

    entrata in vigore il 3 agosto 2017

    La nuova disciplina sul ministero tecnico per il ricorso dell'imputato/condannato si applica ai ricorsi e ai provvedimenti successivi a tale data.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non siano esclusi profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile quando, per i procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La verifica dell'ammissibilità del ricorso può essere effettuata de plano quando il vizio emerge immediatamente dagli atti, senza necessità di instaurare il contraddittorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti esclusa ogni colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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