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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41776/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: presunta "difettosa e impropria espressione della volontà" dell'imputato al momento del consenso al rito speciale (patteggiamento). Si deduce che la procura speciale rilasciata non indicava la pena e che l'imputato aveva erroneamente interpretato le conseguenze collaterali del patteggiamento (inespellibilità dell'appello, rapida diventazione in cosa giudicata, possibile perdita dell'eventuale decorso della prescrizione) e credeva di poter beneficiare delle nuove pene sostitutive (lavori di pubblica utilità) anche per la pena concordata.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il gravame non indica specificamente gli atti o le circostanze che avrebbero determinato il vizio del consenso come richiesto dalla giurisprudenza; le doglianze appaiono come ripensamenti o scelte poco meditate e non come vizi riconducibili a nullità tali da consentire il riesame. La Corte richiama la regola secondo cui, nel modello del patteggiamento, la misura della pena è frutto dell'accordo tra le parti e non è di regola anticipata nella procura speciale; se la procura non pone limiti espliciti, è compito del difensore valutare la coerenza dell'accordo con gli interessi dell'imputato. Viene altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per la colpevole inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    "applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)"

    Disciplina il rito speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza derivante è frutto di un accordo pattizio tra difesa e pubblico ministero.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Limita le possibilità di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta: solo specifiche fattispecie sono deducibili in Cassazione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    "nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen."

    Richiamato quale limite formale alla enunciazione del motivo di ricorso (ossia la necessità di formulazioni nei limiti previsti dalle disposizioni transitorie/attuarie richiamate).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di indole colpevole dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; utilizzato per sanzionare il ricorrente per l'impugnazione manifestamente inammissibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è molto limitato: è ammesso solo per specifici motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis; vaghe lamentele o ripensamenti non sono sufficienti.
  • Per contestare l'"espressione della volontà" dell'imputato è necessario indicare in modo puntuale gli atti o le circostanze che hanno determinato il vizio del consenso; mere incomprensioni o aspettative non concretizzate non costituiscono di per sé un vizio rilevante.
  • Nel modello del patteggiamento la procura speciale non deve necessariamente specificare la misura della pena; se la procura non pone limiti espliciti, il difensore ha la responsabilità di valutare la coerenza dell'accordo con gli interessi dell'imputato.
  • Il rischio di sanzioni per ricorsi inammissibili è reale: la parte che propone un'impugnazione manifestamente infondata può essere condannata al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Eventuali aspettative dell'imputato su effetti collaterali (es. possibilità di lavori di pubblica utilità o maturazione della prescrizione) dovrebbero essere verificate e chiarite prima dell'adesione al rito speciale; informazioni informali o supposizioni non fondano automaticamente un vizio di consenso.
  • Se il cliente vuole conservare controllo su limiti della decisione del difensore, la procura deve prevedere limiti o condizioni esplicite; in assenza di ciò la giurisprudenza riconosce margine di discrezionalità al difensore.

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