Cassazione Penale, Sentenza n. 14626/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva riformato la sentenza di primo grado: riqualificato il capo G da concorso in corruzione ad abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), ritenuto assorbito il capo H, dichiarata l'estinzione per prescrizione del capo I, rideterminata la pena in 1 anno e 6 mesi e disposta la restituzione dei beni sequestrati. Il ricorso proponeva tre motivi: 1) carenza di motivazione sulla responsabilità per il reato così riqualificato e richiesta di assorbimento o riqualificazione coerente con la sentenza di applicazione della pena nei confronti di Asciano; 2) mancata motivazione circa il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge per l'omessa riduzione di un terzo della pena spettante per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo per carenza di motivazione sulla responsabilità dell'imputato in ordine al reato di abuso d'ufficio, con riferimento generico alla sentenza di Asciano considerato insufficiente. In via ordinaria ciò avrebbe imposto l'annullamento con rinvio; tuttavia, constatata l'estinzione del reato per prescrizione (tenuto conto delle sospensioni pari a 187 giorni) e non emergendo ragioni chiare per un proscioglimento nel merito, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
La Corte territoriale ha riqualificato il capo G nella fattispecie di abuso d'ufficio; la Cassazione richiede una motivazione precisa quando si procede a riqualificazioni che incidono sulla posizione dell'imputato, non bastando un generico richiamo ad altra sentenza.
Prescrizione del reato
Accertata l'intervenuta prescrizione (anche valutando periodi di sospensione), la decisione di merito è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto; la prescrizione estingue il diritto di punire e rende vano il rinvio per ulteriore giudizio.
Sez. U., n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274 (giurisprudenza richiamata)
Richiamato come principio secondo cui, se il vizio di motivazione comporterebbe ordinariamente annullamento con rinvio, l'intervenuta prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio quando il reato è estinto.
Massime di principio
- La riqualificazione di un reato operata dal giudice di merito richiede motivazione specifica e non può limitarsi a un generico richiamo ad altre pronunce: il giudice deve spiegare perché i fatti si inquadrano nella nuova fattispecie.
- Una carenza motivazionale grave normalmente comporta annullamento con rinvio; tuttavia, se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio perché il reato è estinto.
- Nelle impugnazioni è rilevante verificare sempre lo stato della prescrizione e le eventuali sospensioni: la prescrizione può rendere inattuabili i rimedi ordinari e favorire l'imputato.
- Le questioni procedurali e di determinazione della pena (es. riduzione per rito abbreviato, riconoscimento di circostanze attenuanti) restano rilevanti ma possono diventare prive di oggetto se il reato è estinto per prescrizione.
- Per difesa efficace in casi di riqualificazione o di contestazioni multiple, è opportuno chiedere espressamente che il giudice motivi separatamente su ogni capo e sulle richieste di requalificazione, attenuanti e benefici di rito.
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