Cassazione Civile, Ordinanza n. 07388/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha preso atto della rinuncia al ricorso formalizzata con istanza congiunta delle parti e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ne consegue che il ricorso non è stato deciso nel merito e la controversia si è chiusa processualmente con estinzione del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società alberghiera per il pagamento di euro 8.455,49, somma richiesta a titolo di compenso per il soggiorno di alcuni ospiti del "Comitato Organizzatore Chieti 2007" presso la struttura alberghiera. Il destinatario dell’ingiunzione, indicato come vicepresidente del comitato, propose opposizione davanti al Tribunale di Chieti, ma l’opposizione fu rigettata. La Corte d’appello di L’Aquila confermò il rigetto con sentenza n. 1028/2017. Avverso tale decisione il soccombente propose ricorso per cassazione. Successivamente, entrambe le parti depositarono istanza congiunta di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, ove rituale e congiuntamente dichiarata dalle parti, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accompagnata da istanza congiunta delle parti, comporta l’estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e si limita a prenderne atto con declaratoria di estinzione.
Come è indicizzato
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