Cassazione Penale, Sentenza n. 16805/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca della confisca di beni personali disposta con la sentenza del GUP n. 1068/12. L'interessata, tramite difensore, propose istanza al GIP quale giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca. Il GIP si pronunciò con provvedimento dell'11/02/2022. Avverso tale provvedimento la difesa propose ricorso per cassazione; l'Ufficio per l'esame preliminare lo qualificò come opposizione e lo trasmise al GIP ai sensi dell'art. 667 comma 4 richiamato dall'art. 676 c.p.p. Il GIP rigettò l'opposizione. La difesa impugnò il rigetto ma la Corte di cassazione dichiarò inammissibile quel ricorso con sentenza del 18/11/2022. Il ricorso oggetto dell'udienza odierna risultava coincidente con quello già iscritto ed esaminato, per cui la Corte ha accertato duplicazione e la sua improcedibilità
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso iscritto al N.R.G. 24140/2022, poiché si tratta dello stesso ricorso già iscritto al N.R.G. 11689/2022 e già qualificato come opposizione e trasmesso al GIP. Per il ricorso distinto contro il rigetto dell'opposizione la Corte si era già pronunciata dichiarandolo inammissibile con sentenza del 18/11/2022. In sostanza l'iniziativa difensiva è stata vanificata per ragioni procedurali: prima la riformulazione/riqualificazione come opposizione e la decisione del GIP, poi l'inammissibilità del ricorso avverso tale rigetto e infine la declaratoria di non luogo a provvedere per duplicazione
Norme richiamate
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
La norma viene invocata per la procedura da seguire quando un ricorso è qualificato come opposizione dall'Ufficio per l'esame preliminare: si dispone la trasmissione al giudice competente perché decida nelle forme previste per l'opposizione
Richiamato insieme all'art. 667 per identificare la modalità procedurale dell'opposizione e la competenza a decidere; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione del ricorso e la trasmissione al GIP esauriscano la via procedimentale, incidendo sulla ammissibilità di successivi rimedi
Massime di principio
- Se un ricorso per cassazione viene qualificato dall'Ufficio esame preliminare come opposizione, esso deve essere trasmesso al giudice competente e trattato nei termini della procedura prevista per l'opposizione; la riqualificazione può rendere improcedibile un successivo ricorso identico davanti alla Corte
- La duplicazione di impugnazioni identiche (stesso oggetto e stessi N.R.G. riconducibili alla medesima vicenda) può portare alla declaratoria di non luogo a provvedere anziché all'esame nel merito
- Contro il rigetto di un'opposizione va curata la forma e l'ammissibilità dell'impugnazione: la Corte può dichiarare inammissibile l'appello per vizi procedurali
- Prima di proporre ricorsi in Cassazione verificare lo stato processuale e le qualificazioni date dagli uffici (es. se l'ufficio preliminare ha già riqualificato la domanda e disposto trasmissione), per evitare inutili duplicazioni
- Le questioni relative alla revoca di misure patrimoniali (confisca) seguono iter processuali formali specifici; manca la valutazione sul merito quando prevalgono motivi di procedura e inammissibilità
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