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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30969/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi meramente riproduttivi di doglianze già valutate e correttamente disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche adeguate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità personale. La condotta contestata consisteva nell'avere riferito alle Forze dell'ordine, durante un controllo stradale, di chiamarsi "Ascuzzi Nicolas" anziché con il proprio reale nominativo. I tre motivi di ricorso, secondo la Corte di cassazione, si limitavano a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito: difformità tra il nome dichiarato e quello reale, insussistenza di un errore percettivo del pubblico ufficiale anche perché l'identificazione compiuta richiese rilievi dattiloscopici, mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 496 c.p., e diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    "chiamarsi Ascuzzi Nicolas"

    Integra la falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale quando la dichiarazione mendace concerne il proprio nome e non è configurabile un errore percettivo immediato dell'operante.

  • art. 496 c.p.

    La Corte ha escluso la possibilità di derubricazione nel diverso reato, confermando la qualificazione già data dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e motivatamente disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In materia di falsa attestazione sull'identità personale, la verifica della non coincidenza tra il nome dichiarato e quello reale, unita al fatto che l'identificazione abbia richiesto ulteriori accertamenti di polizia, può escludere l'errore percettivo del pubblico ufficiale e sostenere la configurabilità del reato più grave contestato.
  • La richiesta di derubricazione in una fattispecie meno grave non può essere accolta quando la falsità riguarda un elemento identitario direttamente rilevante e già adeguatamente apprezzato dal giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche, se sorretto da motivazione congrua, non è utilmente censurabile in cassazione con doglianze generiche o meramente reiterative.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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