Cassazione Penale, Sentenza n. 37192/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La difesa di SEJDIC ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma lamentando violazione del diritto di difesa per lo svolgimento del rito camerale cartolare: in particolare ha denunciato che la discussione cartolare si era svolta in assenza delle trascrizioni della deposizione del testimone (mar. Palunnbo) raccolte in primo grado, di cui i difensori erano stati nominati successivamente all'appello e non avevano potuto prendere visione; lamentava inoltre che la richiesta difensiva di un ulteriore rinvio per l'acquisizione delle trascrizioni era stata disattesa e che le determinazioni conclusive dell'ufficio della procura, dopo l'acquisizione, non erano mai state notificate per consentire un regolare contraddittorio e repliche difensive. La impugnazione censurava la violazione degli artt. 178 lett. b) e 179 c.p.p. (diritto di difesa e garanzie del contraddittorio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di autosufficienza. Il Collegio ha ritenuto che il contraddittorio cartolare si fosse regolarmente instaurato già nell'udienza del 7 luglio 2021 con la ricezione delle conclusioni scritte; il successivo rinvio al 15 ottobre 2021 era finalizzato soltanto a far transitare le trascrizioni nel fascicolo d'appello e non a instaurare una nuova discussione orale, non prevista dal rito cartolare. La Corte ha rilevato che le trascrizioni erano depositate in tempo utile, che la difesa precedente aveva prodotto conclusioni scritte e che la nuova difesa non ha documentato di non aver potuto consultare i documenti né ha dimostrato il pregiudizio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come norma a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa; la Corte osserva però che la doglianza era aspecifica e non ha provato la violazione dei profili di intervento, rappresentanza e difesa.
Censurato dalla difesa come violato, ma la Corte lo ritiene non adeguatamente specificato nel ricorso e privo di prova del pregiudizio.
art. 23‑bis (procedura cartolare) — richiamato nel d.l. 137/2020 e nella L.176/2020
La Corte interpreta la norma come disciplina del rito camerale cartolare: consente la decisione sulla base di atti e conclusioni scritte; non prevede la comparizione personale né necessariamente la discussione orale successiva alla prima udienza cartolare.
Richiamato in relazione alla connessione dell'impugnazione con l'ordinanza di rinvio: la Corte osserva che l'ordinanza chiariva le ragioni del rinvio e rispondeva alle doglianze ora riproposte.
Applicato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso manifestamente infondato e inammissibile.
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Citata in tema di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Nel rito camerale cartolare il contraddittorio si realizza prevalentemente mediante atti e conclusioni scritte depositate nella prima udienza: la successiva richiesta di discussione orale può essere esclusa se incompatibile con la disciplina del rito.
- Un rinvio disposto per integrare il fascicolo (ad esempio per acquisire trascrizioni) non determina automaticamente una violazione del diritto di difesa se le trascrizioni sono poi depositate in tempo utile e le parti sono state o potevano essere a conoscenza del loro contenuto.
- Per dichiarare violato il diritto di difesa è necessario non solo lamentare la mancata acquisizione o conoscenza di atti, ma documentare concretamente l'impossibilità di consultarli e l'effettivo pregiudizio difensivo derivante.
- Le doglianze in Cassazione devono essere specifiche e autosufficienti; motivi generici o non documentati sono esposti al rigetto per inammissibilità.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza e la documentazione del motivo prima della impugnazione.
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