Cassazione Penale, Sentenza n. 4268/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello del 7/3/2023 che dichiarava inammissibile il loro appello avverso il decreto di confisca del Tribunale di Napoli (23/9/2020) relativo a tre appartamenti intestati a terzi (Marianna Giuliano e le due figlie). Hanno dedotto violazioni procedurali (art. 627, comma 5 c.p.p.), sostenendo di essere legittimati all'appello per essere stati implicitamente riconosciuti tali dalla sentenza rescindente e/o per essere destinatari in prima persona del provvedimento, e hanno lamentato difetto di motivazione del giudice del rinvio. In precedenza la Cassazione aveva annullato con rinvio il provvedimento di confisca ritenendo insufficiente l'accertamento sulla sproporzione dei redditi e sulla riconducibilità dei beni al proposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di interesse: i ricorrenti non risultano titolari formali dei beni confiscati e quindi non hanno legittimazione ad impugnare la misura ablativa. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, nel procedimento di prevenzione, solo il titolare formale dei beni può proporre impugnazione della confisca. Si è precisato che il difetto d'interesse può essere rilevato in ogni grado anche d'ufficio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non sono state accolte le censure sul presunto riconoscimento della legittimazione dalla sentenza rescindente.
Norme richiamate
art. 627, comma 5, cod. proc. pen.
I ricorrenti hanno invocato questa norma per sostenere la loro legittimazione all'appello; la Corte ha ritenuto tuttavia che la legittimazione all'impugnazione della confisca nel procedimento di prevenzione spetti al titolare formale dei beni, e non agli eredi non intestatari, quindi la dedotta violazione non ha sorretto il ricorso.
Applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e per infliggere la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in riferimento all'assenza di ragioni per l'esonero dalla sanzione pecuniaria; la decisione conferma che, in mancanza di giustificazioni, non è possibile esentare i ricorrenti dalla sanzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la legittimazione ad impugnare la confisca spetta al soggetto formalmente intestatario dei beni; chi non è titolare formale manca di interesse e il ricorso è inammissibile.
- Il difetto d'interesse può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, e comporta inammissibilità non sanabile.
- Una precedente decisione favorevole o un annullamento con rinvio non impediscono al giudice del rinvio di dichiarare l'inammissibilità per mancanza di interesse se gli appellanti non sono titolari dei beni.
- Se si intende contestare la riconducibilità dei beni al proposto o sostenere titolarità effettiva diversa dalla intestazione formale, occorre conseguire o dimostrare un titolo giuridico sui beni; altrimenti si perde la legittimazione a chiedere la rimozione della confisca.
- In caso di ricorsi manifestamente privi di interesse la parte può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo giustificati motivi di esonero non dimostrati nel caso di specie.
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