Cassazione Penale, Sentenza n. 9245/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorrente ha rinunciato al ricorso (atto depositato il 12/11/2021). La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, applicando l'art. 616 c.p.p., ha disposto il versamento di €500,00 alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 26/11/2021.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 12/07/2021 con la quale il GIP del Tribunale di Napoli, in sede di appello cautelare, ha convalidato il sequestro preventivo di €8.000,00 in contanti e di uno smartphone rinvenuti in suo possesso durante un controllo presso l'USPP di Monteforte Irpino. Il ricorrente deduceva: (i) illegittimità e vizio di motivazione in conseguenza della precedente ordinanza di riesame del 16/06/2021 che aveva annullato il decreto di convalida e disposto la restituzione dei beni; (ii) violazione dell'art. 253, comma 4, c.p.p. e del diritto di difesa perché il decreto di perquisizione/sequestro sarebbe stato diretto anche ad altri soggetti senza notifica; (iii) violazione del diritto di difesa e illegittimo stato di fermo, non essendo risultato destinatario di alcun atto formale diverso dall'interrogatorio.
Norme richiamate
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamata nella requisitoria del Pubblico Ministero come base procedurale per le conclusioni in sede di cassazione; utilizzata dal PM nel formulare la richiesta di inammissibilità del ricorso.
Costituzione, art. 111
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto al giusto processo e delle garanzie difensive, in rapporto alle doglianze sulla motivazione e sulle modalità del sequestro/perquisizione.
Codice di procedura penale, art. 546
Richiamato dal ricorrente nella doglianza sulla legittimità dell'ordinanza impugnata e sui rimedi esperiti (procedura di appello/impugnazione).
Codice di procedura penale, art. 253, comma 4
art. 253, comma 4, c.p.p.
Riguarda le modalità di sequestro e le comunicazioni ai soggetti interessati; il ricorrente ha dedotto che la mancata notifica avrebbe leso il diritto di difesa.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. d)
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma che dispone l'inammissibilità del ricorso per rinuncia del ricorrente; applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali e l'applicazione di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o altre ragioni indicate dal Collegio; usata per irrogare la multa di €500.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione produce l'inammissibilità: il procedimento si chiude e il rinunciante può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.
- Una precedente pronuncia favorevole (ad es. ordinanza di riesame che dispone la restituzione dei beni) non impedisce automaticamente che vi siano ulteriori provvedimenti, ma il danneggiato deve mantenere attive e tempestive le impugnazioni; la rinuncia estingue la possibilità di proseguire.
- Le misure di perquisizione e sequestro che interessano anche terzi richiedono adeguate notifiche/forme di comunicazione per garantire il diritto di difesa; la mancata comunicazione può costituire vizio impugnabile se prospettata e dimostrata.
- Lo stato di fermo o altre privazioni della libertà devono essere ancorate a provvedimenti e motivazioni formali: chi ritiene di essere stato sottoposto a illegittimo fermo deve impugnare tempestivamente il provvedimento davanti all'autorità competente.
- In Cassazione le questioni di fatto o la valutazione motivazionale sono difficili da riformare, e la rinuncia o la mancata produzione di argomenti/documenti chiave rende più probabile l'accoglimento delle eccezioni preliminari mosse dalla parte resistente.
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