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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 6003 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Processo tributario - Mancata nomina del difensore abilitato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale - Ordinanza del Presidente di munirsi di assistenza tecnica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa alla tassa sui rifiuti. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché, trattandosi di una controversia di valore superiore alla soglia prevista, il contribuente non era assistito da un difensore abilitato. In appello è stata contestata la violazione degli artt. 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'inammissibilità non potesse essere dichiarata automaticamente, senza che il Presidente della Commissione Tributaria avesse previamente ordinato al contribuente di munirsi di assistenza tecnica entro un termine determinato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTP. Ha dichiarato nulla la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 546/1992, affinché il giudizio fosse regolarmente instaurato e proseguisse davanti al giudice di primo grado. La CTR non ha esaminato direttamente il merito della controversia. Le spese sono state dichiarate non ripetibili, considerato l'errore imputabile al primo giudice e la contumacia del Comune.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5

    Nelle controversie di valore superiore alla soglia prevista, la parte privata deve essere assistita da un difensore abilitato. Tuttavia, la mancanza dell'assistenza tecnica non determina automaticamente l'inammissibilità: occorre prima un ordine del Presidente della Commissione Tributaria.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, commi 3 e 4

    La carenza di assistenza tecnica costituisce una condizione di ammissibilità del ricorso, ma il giudice deve consentire alla parte di regolarizzare la propria posizione assegnandole un termine per nominare un difensore abilitato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lettera b)

    Quando il giudizio di primo grado è stato instaurato in modo irregolare per un vizio del contraddittorio o per altra causa processuale rilevante, il giudice d'appello deve rimettere la causa alla Commissione Tributaria Provinciale invece di decidere direttamente il merito.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 189 del 2000

    Ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sull'assistenza tecnica, escludendo che il ricorso possa essere dichiarato immediatamente inammissibile senza una preventiva assegnazione di un termine per la regolarizzazione.

  • Cassazione, ordinanza n. 25564 del 2013; sentenze n. 620 del 2006, n. 22601 del 2004 e n. 8369 del 2002

    L'ordine di munirsi di assistenza tecnica deve provenire dal giudice di primo grado e precedere la dichiarazione di inammissibilità. La mancata fissazione del termine determina un vizio relativo alla regolare instaurazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria supera la soglia per la quale è obbligatoria l'assistenza tecnica, la parte non può essere dichiarata automaticamente decaduta o inammissibile solo perché ha presentato il ricorso personalmente.
  • Il giudice di primo grado deve previamente ordinare alla parte di nominare un difensore abilitato, indicando un termine per adempiere. Solo la mancata osservanza di tale ordine può giustificare l'inammissibilità.
  • L'ordine di regolarizzazione deve provenire dal giudice di primo grado, perché l'assistenza tecnica è una condizione di ammissibilità originaria della domanda.
  • Se il giudice omette di assegnare il termine per la nomina del difensore e dichiara comunque l'inammissibilità, la decisione è viziata e può essere annullata in appello.
  • In presenza di questo vizio processuale, il giudice d'appello normalmente non decide il merito, ma rimette la causa al giudice di primo grado per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio.
  • La regola riguarda specificamente le controversie soggette all'obbligo di assistenza tecnica e va verificata in base al valore della lite e alla normativa applicabile al momento della proposizione del ricorso.

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