Cassazione Penale, Ordinanza n. 06634/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per aver violato, in più occasioni, le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in particolare il divieto di rientrare a casa dopo le ore 21.00 e quello di uscire prima delle ore 6.30. Con l'unico motivo di ricorso deduceva il vizio di palese illogicità della motivazione della sentenza d'appello, sostanzialmente sostenendo che non aveva commesso il fatto e formulando allegazioni difensive generiche, prive di specifiche indicazioni sui punti della decisione di merito asseritamente viziati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo generico e non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ricostruito in modo congruo e logicamente coerente gli elementi costitutivi della responsabilità per le violazioni contestate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno
È il presupposto fattuale della condotta contestata; la violazione delle prescrizioni imposte da tale misura è stata ritenuta penalmente rilevante sulla base della sentenza di merito.
È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo che deduce vizio di motivazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente una contestazione apodittica o meramente assertiva del tipo "non ha commesso il fatto".
- La deduzione di illogicità della motivazione è inammissibile quando non indichi con precisione i punti della decisione di merito affetti dal vizio denunciato e non evidenzi reali fratture logiche della motivazione.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando la sentenza impugnata abbia già illustrato in modo sintetico ma adeguato gli elementi costitutivi della responsabilità, senza evidenti incongruenze argomentative.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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