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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20399/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per "errore di fatto" (errore percettivo) avverso la dichiarazione di inammissibilità resa dalla Corte di cassazione: si denunciava un travisamento della prova e incoerenza tra le dichiarazioni della persona offesa (Ismet Vezi) e i testimoni Marcellino Loffredo e Antonina Kim, nonché l'omessa assunzione di una annotazione di polizia giudiziaria che avrebbe dimostrato la reticenza iniziale della persona offesa nella comunicazione dei nomi degli aggressori, con ricadute sulla sua attendibilità.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non si sia verificato un errore percettivo decisivo della Corte di cassazione: la valutazione della coerenza tra le dichiarazioni della persona offesa e dei testi è stata considerata logica e fondata, e la presunta omissione probatoria in appello non è stata ritenuta decisiva né applicabile per i limiti dell'istituto della rinnovazione istruttoria. Per tali ragioni il rimedio di cui all'art. 625-bis non poteva trovare accoglimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il rimedio è strettamente limitato agli errori materiali o di fatto consistenti in errori percettivi (svista o equivoco) nella lettura degli atti; non è applicabile a valutazioni di merito o errori di giudizio.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale norma per imporre la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

  • art. 603 c.p.p.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la rinnovazione è eccezionale e può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; ciò limita la possibilità di censurare in cassazione la mancata acquisizione di atti in sede di appello.

  • art. 495, comma secondo c.p.p.

    Disciplina l'ammissione dei mezzi di prova; la Corte sottolinea che la mancata ammissione di una prova per la quale non sia stata seguita la procedura di richiesta prevista non costituisce motivazione per il rimedio in cassazione per errore di fatto.

  • art. 507 c.p.p.

    Attribuisce al giudice di merito poteri discrezionali di integrazione probatoria in appello; se il giudice ritiene la prova non necessaria, la relativa censura non può poi essere efficacemente sollevata in cassazione come "errore di fatto".

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Riguarda le prove sopravvenute; la Corte osserva che la censura non verte su prove sopravvenute che possano integrare la previsione di tale norma.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è molto restrittivo: può essere accolto solo per errori percettivi materiali negli atti di causa e non per contestazioni della valutazione logica delle prove svolta dai giudici di merito.
  • Le divergenze o vaghezze tra dichiarazioni testimoniali sono questioni di merito riservate ai giudici di merito; la Corte di legittimità interviene solo se emerge un chiaro errore di percezione nella lettura degli atti.
  • Se si contesta la mancata acquisizione di un atto o prova in appello, occorre aver esplicitamente richiesto la loro ammissione secondo le norme procedurali (es. art. 495 c.p.p.) o dimostrare che si tratta di prove sopravvenute; altrimenti la censura difficilmente regge in cassazione.
  • Per incidere sull'attendibilità della persona offesa per reticenze iniziali è necessario che la questione sia affrontata nel contraddittorio in sede dibattimentale o che la parte abbia chiesto espressamente l'ammissione di prove integrative in appello; altrimenti la doglianza è inefficace in sede di legittimità.
  • L'introduzione di un ricorso ritenuto manifestamente infondato o procedimentalmente inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende).

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