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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36001/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., tra una rapina commessa il 14 luglio 2009, giudicata con sentenza del GIP del Tribunale di Modena del 21 settembre 2011, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Bologna l’11 luglio 2012 e irrevocabile dal 17 luglio 2013, e reati di detenzione e spaccio di stupefacenti commessi il 15 luglio 2009 e il 31 maggio 2010 in diversi luoghi, giudicati con sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 29 settembre 2015, riformata quanto alla misura di sicurezza dalla Corte d’appello di Milano e irrevocabile dal 3 settembre 2015. Il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione, sostenendo che la rapina e i reati di droga erano temporalmente ravvicinati, benché commessi in luoghi diversi, e che erano stati appresi contestualmente dalla polizia giudiziaria grazie a una captazione; ha inoltre lamentato l’insufficiente considerazione della tossicodipendenza e la sopravvalutazione della diversità dei correi. La Corte ha ritenuto alcune censure inammissibili e il ricorso complessivamente infondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha condiviso la valutazione del giudice dell’esecuzione, che aveva escluso una preventiva programmazione comune: la rapina era occasionale, mentre gli episodi di spaccio risultavano programmati; erano differenti le condotte, i luoghi e i tempi, e il coinvolgimento di diversi correi deponeva contro un disegno criminoso unitario. La scoperta della rapina attraverso captazioni svolte nell’indagine sul traffico di droga era stata occasionale e non dimostrava una comune programmazione. Anche la tossicodipendenza, documentata in modo discontinuo e non specificamente indicata come fattore unificante, non era sufficiente a fondare la continuazione in presenza degli elementi oggettivi contrari. La motivazione dell’ordinanza è stata giudicata completa, coerente e non contraddittoria.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea

    Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica complessiva di indicatori concreti e la prova che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato. La mera presenza di alcuni indici, come la prossimità temporale o l’omogeneità, non basta se i reati risultano frutto di decisioni estemporanee.

  • art. 671, comma 1, c.p.p.

    in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi; b) le modalità della condotta; c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita; d) la tipologia dei reati; e ) il bene protetto; f) l'omogeneità delle violazioni; g) le causali; h) lo stato di tempo e di luogo; i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza

    Lo stato di tossicodipendenza va considerato nella valutazione della continuazione, ma occorre accertare se abbia concretamente influito sulle condotte e se i reati derivino da una preventiva risoluzione unitaria. L’accertamento va compiuto mediante gli indicatori specifici elencati, senza attribuire allo stato di dipendenza, da solo, valore unificante.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone che i reati siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, prima della commissione del primo; gli indici di omogeneità o di prossimità temporale e spaziale devono essere valutati complessivamente e non sono sufficienti se le condotte risultano estemporanee.
  • La tossicodipendenza non costituisce, di per sé, prova della sussistenza di un medesimo disegno criminoso: il giudice deve verificare, alla luce degli indicatori concreti relativi ai fatti e alle condizioni di vita, se essa abbia effettivamente influito sulla commissione dei reati e sulla loro unitaria programmazione.
  • La circostanza che un reato sia stato scoperto incidentalmente nell’ambito delle indagini relative ad altri reati non dimostra, da sola, che tutti gli illeciti fossero collegati da una preventiva programmazione criminosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

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