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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28772/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva accolto la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti ex patteggiamento. Con due motivi ha dedotto, da un lato, la pretesa violazione dell'art. 129 c.p.p. per omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento e, dall'altro, la censura sulla quantificazione della pena applicata. La Corte ha ritenuto che tali doglianze non fossero proponibili in cassazione nei limiti della sentenza di patteggiamento, salvo il caso di pena illegale, qui non ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha affermato che, contro la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è limitato alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non consente di dedurre il vizio relativo alla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Né era censurabile la quantificazione della pena, non emergendo una determinazione illegale della sanzione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento nei limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L'impugnabilità della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti è limitata alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dalla norma.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    È la legge che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo l'ambito di impugnazione della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei ristretti casi di violazione di legge espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Non è deducibile in cassazione, contro il patteggiamento, la censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la doglianza rientri nei limiti normativi di impugnazione.
  • Le questioni sulla quantificazione della pena non sono proponibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo l'ipotesi di pena illegale; una mera contestazione della misura concordata è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, normalmente, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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