Ordinanza n. 1671/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia “dell’ordinanza n° 27 prot. n° 19396 del 14/06/2024 per la demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi, notificata ai ricorrenti in data 12/07/2024, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, chiedendone anche la sospensione cautelare. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., incaricando il dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega. Il verificatore delegato ha riferito di avere trasmesso alle parti la bozza della relazione il 13 dicembre 2025, indicando erroneamente quale termine per le osservazioni il 23 dicembre 2025, anziché il termine del 20 dicembre 2025 previsto dall'ordinanza istruttoria, con conseguente assegnazione di 13 giorni invece di 20. Ha quindi chiesto la riapertura dei termini per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e il regolare svolgimento delle attività delle parti. La parte ricorrente ha aderito alla richiesta e ha chiesto la decisione senza discussione all'udienza del 5 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza del verificatore, ritenendo necessario rinnovare la scansione procedimentale della verificazione a causa dell'erronea riduzione del termine concesso alle parti per formulare osservazioni sulla bozza di relazione. Il verificatore dovrà ritrasmettere la bozza della relazione, corredata dalla documentazione grafica e fotografica, entro il 31 marzo 2026; le parti potranno presentare osservazioni entro il 20 aprile 2026; il verificatore dovrà depositare la relazione conclusiva, con le proprie controdeduzioni alle osservazioni dei consulenti di parte e con tutta la documentazione acquisita, entro il 20 maggio 2026. La causa è stata rinviata per la discussione nel merito all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell'impugnazione dell'ordinanza di demolizione, né sulla domanda cautelare.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base normativa per la verificazione disposta dal giudice amministrativo e per la gestione delle attività del verificatore nel rispetto del contraddittorio processuale.
Massime di principio
- Quando, nell'ambito di una verificazione disposta dal giudice amministrativo, il verificatore assegna alle parti un termine inferiore a quello stabilito dall'ordinanza istruttoria, il giudice può disporre la ritrasmissione della bozza della relazione e la riapertura dei termini per le osservazioni, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
- La relazione conclusiva del verificatore deve essere depositata dopo la scadenza del termine assegnato alle parti per le osservazioni e deve tenere conto delle osservazioni formulate dai consulenti di parte, oltre a comprendere la documentazione acquisita e i rilievi pertinenti.
- L'erronea scansione dei termini della verificazione giustifica il rinvio della discussione di merito quando sia necessario completare l'istruttoria nel rispetto del contraddittorio.
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