Cassazione Penale, Ordinanza n. 06665/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza di appello che ha confermato la condanna per la violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore. Il fatto contestato consiste nel permanere nel territorio comunale di Prato il 25 luglio 2019, nonostante il divieto di farvi rientro per tre anni e l'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza del comune di residenza. Con tre motivi il ricorrente deduce plurime violazioni di legge, sostenendo che il provvedimento questorile fosse illegittimo perché privo di adeguata motivazione sulla riconducibilità dell'interessato a una delle categorie di pericolosità di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 e sul suo inquadramento come soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica, nonché perché mancava nel provvedimento la c.d. doppia intimazione, ossia l'ordine di rientro nella residenza oltre all'obbligo di presentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero già esaminato e respinto le stesse doglianze, motivando in modo congruo sia sulla legittimità del provvedimento del Questore, sia sulla presenza dell'ordine di rientro nel comune di residenza desumibile dall'obbligo di presentazione al sindaco del comune medesimo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per verificare la corretta classificazione del soggetto tra le categorie di pericolosità rilevanti ai fini del foglio di via obbligatorio.
foglio di via obbligatorio
Il provvedimento del Questore deve essere conforme alle prescrizioni di legge e motivato sugli elementi di fatto che sorreggono il giudizio di pericolosità; il giudice penale può verificarne la legalità formale, non rivalutare il merito del giudizio amministrativo.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il controllo del giudice penale sul provvedimento del Questore è limitato alla verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge e, in particolare, dell'adeguata motivazione sugli elementi di fatto posti a base del giudizio di pericolosità; non è consentita una rivalutazione nel merito di tale giudizio.
- La deduzione di vizi del provvedimento amministrativo reiterata in cassazione, quando già esaminata e respinta dai giudici di merito con motivazione congrua, non è sufficiente a fondare l'annullamento della decisione impugnata.
- Ai fini della validità del foglio di via, l'ordine di rientro nel comune di residenza può ritenersi integrato anche attraverso la previsione dell'obbligo di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza del comune di residenza, ove dal provvedimento emerga chiaramente tale contenuto prescrittivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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