Cassazione Penale, Sentenza n. 17562/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Denunciava violazione di legge e totale assenza o insufficienza di motivazione circa la persistenza della pericolosità, lamentando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente valorizzato: 1) una condanna in primo grado per turbativa d'asta poi riformata in appello; 2) una condanna non definitiva per corruzione con successive vicende processuali; 3) una condanna per partecipazione ad associazione mafiosa poi annullata con rinvio; e in generale che diverse sentenze assolutorie o annullatorie dimostrerebbero la cessazione del vincolo mafioso. Inoltre contestava la non considerazione dell'assoluzione dall'accusa di oltraggio e denunciava la valorizzazione di fatti inesistenti o non provati.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia dato motivazione specifica e congrua, richiamando tra l'altro la condanna in primo grado del 30/7/2021 per associazione mafiosa, la distinzione tra appartenenza e contiguità, la precedente condanna definitiva e la presunzione di stabilità del vincolo in organizzazioni mafiose 'storiche'. Ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell'odierna valutazione, gli elementi sopravvenuti allegati dalla difesa che non hanno dimostrato il venir meno della pericolosità e ha chiarito che in questa sede di legittimità possono essere denunciati soltanto vizi di violazione di legge o l'assenza/apparenza della motivazione ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 159/2011. Ha respinto le censure relative all'assoluzione dall'oltraggio, osservando che la Corte d'appello aveva comunque considerato la posizione processuale complessiva (incluso un rinvio a giudizio per episodio di corruzione). Per effetto della declaratoria di inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione del 14/04/2026.
Norme richiamate
art. 173 disp. 2
Norma richiamata in relazione ai motivi di ricorso in cassazione; indica il punto di riferimento formale per l'enunciazione dei motivi (uso procedurale).
La Corte interpreta questa norma nel senso che, in sede di legittimità, la motivazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione può essere sindacata solo se si denuncia la completa assenza o il carattere puramente apparente della motivazione; dunque i censure meramente critiche sull'apprezzamento dei fatti non sono ammissibili.
Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per infliggere la sanzione pecuniaria di euro 3.000 al ricorrente.
Massime di principio
- In impugnazioni contro provvedimenti che mantengono misure di prevenzione, il giudice valuta la persistenza della pericolosità anche alla luce di precedenti condanne definitive e della presunzione di stabilità del vincolo in organizzazioni mafiose 'storiche'.
- La semplice esistenza di sentenze assolutorie o di atti di annullamento non è automaticamente risolutiva: occorre fornire elementi specifici e attuali che dimostrino il venir meno del vincolo e della pericolosità.
- In Cassazione, le censure devono essere formulate nei limiti consentiti dalla normativa (violazione di legge o completa/apparente assenza di motivazione); critiche sulla valutazione dei fatti svolte dal giudice del merito sono in genere inammissibili.
- Chi impugna deve confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni del giudice di merito e dimostrare concretamente come e perché la motivazione sia assente o illogica; deduzioni generiche o ripetute non sono sufficienti.
- Le vicende processuali non definitive (rinvii a giudizio, annullamenti con rinvio, sentenze di appello non definitive) possono essere valorizzate dal giudice ma non sempre neutralizzano l'effetto di precedenti condanne definitive.
- È opportuno, nelle richieste di revoca di misure di prevenzione, documentare cambiamenti di fatto e comportamentali attuali (prove concrete di dissociazione o di mancata pericolosità) e non basarsi solo su censure processuali passive.
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