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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20569/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per ricettazione. Nel ricorso ha dedotto, in modo ritenuto generico e assertivo, un vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, sostenendo l'insussistenza del dolo; inoltre ha chiesto la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p., ma tale questione non risultava essere stata proposta in appello ed implicava una valutazione di fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sull'elemento soggettivo della ricettazione fossero non consentite in sede di legittimità perché formulate in modo generico e meramente assertivo, mentre la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata completa e logica. Ha inoltre escluso l'esame della doglianza relativa alla circostanza attenuante ex art. 62 n. 2 c.p. perché non dedotta in appello e perché richiedente una valutazione di fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice del reato oggetto della condanna, rispetto al quale il ricorso lamentava un vizio di motivazione sul dolo.

  • art. 62 n. 2 c.p.

    circostanza attenuante non esaminabile in cassazione nel caso concreto perché non dedotta in appello e implicante una valutazione in fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente generiche o assertive contro la motivazione sulla sussistenza del dolo, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione completa e logica.
  • La Corte di cassazione non può esaminare questioni nuove che non siano state devolute al giudice di appello, quando la loro valutazione richieda accertamenti o apprezzamenti di fatto.
  • La deduzione in cassazione di una circostanza attenuante che presuppone una valutazione fattuale è preclusa se la questione non è stata specificamente posta nei precedenti gradi di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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