Ordinanza n. 2569/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione dirigenziale di Unioncamere n. 23 del 27.01.2023 con cui è stato disposto il parziale divieto di prosecuzione dell''attività di cui alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) presentate da Consorzio Servizi Qualificati in data 8/9/2017, limitatamente alle attività di verificazione periodica su contatori di gas con portata da 16m3/h a 2500 m3/h comunicato a mezzo PEC il 31.01.2023; della delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento AR di ACCREDIA del 13 gennaio 2023, comunicata con nota del 13.01.2023 recante protocollo DC2023UTA011, nella parte in cui ha deliberato “l''adozione di un Provvedimento Sanzionatorio Maggiore a Vostro carico, consistente nella Riduzione dello Scopo di Accreditamento con l''eliminazione dell''attività di Verificazione Periodica (in laboratorio) di contatori di gas con portata da 16 m3/h a 2500 m3/h per tutte le tipologie di contatori, ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n.93”; della delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento AR di ACCREDIA del 16.12.2022, comunicata con nota del 21.12.2022, recante protocollo DC2022UTA, nella parte in cui non ha confermato l''accreditamento per l''attività di verificazione periodica in campo dei contatori di energia termica; nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra i quali la scheda di accreditamento per la seduta del Comitato Settoriale di Accreditamento (CSA AR) del 16.12.2022; il regolamento per l''accreditamento degli Organismi di Certificazione di Ispezione - Parte Generale RG-01. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio servizi qualificati Ciq il 7 aprile 2026: - della Delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate (CSA CPR) del 28 gennaio 2026, comunicata con nota Prot. DC2026UTL010 del 30 gennaio 2026, con cui è stata disposta a carico del Consorzio ricorrente la sanzione della "Revoca dell’Accreditamento emesso nello Schema ISP (Certificato n. 01091 Inspection)"; (Doc. 25) - del verbale della riunione del CSA CPR del 28 gennaio 2026; (Doc. 26) nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, tra cui in particolare: - la lettera Prot. DC2025UTA015 del 05.02.2025, a firma del Vice Direttore del Dipartimento Dott. Lorenzo Petrilli; (Doc. 35) - il rapporto della II visita di sorveglianza del 23-24 novembre 2024; (Doc. 30) - il rapporto della I visita di sorveglianza del 14-16 settembre 2023; (Doc. 28) - la comunicazione Accredia del 20.10.2023; (Doc. 29)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di riduzione dello scopo di accreditamento, mancata conferma dell'accreditamento e successiva revoca dell'accreditamento nello schema ISP, impugnati con ricorso introduttivo e motivi aggiunti
Esito
Favorevole al ricorrente (organismo accreditato)
Prevale il privato
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la determinazione dirigenziale di Unioncamere che ha disposto il parziale divieto di prosecuzione delle attività oggetto di SCIA, limitatamente alla verificazione periodica in laboratorio di contatori di gas con portata da 16 m3/h a 2500 m3/h. Ha inoltre contestato le deliberazioni del Comitato Settoriale di Accreditamento di Accredia relative alla riduzione dello scopo di accreditamento per la medesima attività e alla mancata conferma dell'accreditamento per la verificazione in campo dei contatori di energia termica, nonché gli atti presupposti e conseguenziali. Con i motivi aggiunti del 7 aprile 2026 ha impugnato la successiva deliberazione del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate del 28 gennaio 2026, comunicata il 30 gennaio 2026, con cui è stata disposta la revoca dell'accreditamento nello schema ISP, unitamente al verbale e agli ulteriori atti presupposti, tra cui i rapporti delle visite di sorveglianza e una comunicazione di Accredia. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà conto della rilevanza della gestione della Non Conformità n. 5 e dell'assenza del prescritto titolo abilitativo per l'attività riferita alla Non Conformità n. 4.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento sanzionatorio impugnato con i motivi aggiunti, rinviando la valutazione complessiva alla fase di merito, già fissata per il 12 giugno 2026. La misura è stata adottata nel bilanciamento degli interessi, ritenendo prevalente l'esigenza di mantenere integra la situazione fino alla decisione di merito, considerata la pluralità dei provvedimenti sanzionatori contestati e la necessità di una loro valutazione unitaria. Il Collegio ha inoltre rilevato che la Non Conformità n. 5 risultava adeguatamente gestita dal Consorzio e che, quanto alla Non Conformità n. 4, l'attività contestata non era comunque esercitabile in assenza del titolo abilitativo prescritto; pertanto, fino all'udienza di merito, non risultava configurabile un pregiudizio grave e irreparabile per l'interesse pubblico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata e accolta sulla base del bilanciamento degli interessi e della valutazione dell'esigenza di evitare il consolidamento degli effetti del provvedimento fino alla decisione di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando siano contestati più provvedimenti sanzionatori tra loro connessi, il giudice può ritenere prevalente l'esigenza di mantenere integra la situazione e sospendere l'efficacia dell'atto, rinviando alla fase di merito una valutazione unitaria e complessiva del quadro fattuale e giuridico.
- La sospensione cautelare può essere giustificata quando una delle non conformità contestate risulti adeguatamente gestita dal destinatario del provvedimento e, per altra non conformità, l'attività contestata non sia comunque esercitabile in assenza del prescritto titolo abilitativo.
- Nel bilanciamento cautelare, l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile per l'interesse pubblico fino alla data dell'udienza di merito può consentire la sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento sanzionatorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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