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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21224/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La banca aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo l’ammissione del proprio credito. Il Tribunale di Verona aveva respinto l’opposizione ritenendo, da un lato, mancante la produzione della copia dello stato passivo opposto e della comunicazione di esecutività; dall’altro, tardiva la produzione di documenti a supporto del credito, in particolare gli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto, depositati non con il ricorso in opposizione ma in prossimità della prima udienza. In cassazione la banca ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 98 e 99 l. fall. e degli artt. 342 e 347 c.p.c.: con il primo ha sostenuto che nell’opposizione allo stato passivo non sussiste un onere di deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, essendo sufficiente l’indicazione specifica dei documenti già prodotti nella verifica; con il secondo ha censurato la ritenuta tardività della produzione documentale, sostenendo che l’indicazione dei mezzi di prova era stata tempestiva e che i documenti potevano essere acquisiti anche d’ufficio dal fascicolo fallimentare.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancata produzione della copia autentica dello stato passivo non determina improcedibilità, perché non si applica l’art. 347, comma 2, c.p.c. e il tribunale può comunque accedere al fascicolo fallimentare per conoscere il provvedimento impugnato. Ha invece confermato che i documenti non prodotti nella fase di verifica del passivo, ma che l’opponente intenda utilizzare in opposizione, devono essere depositati con il ricorso ex art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., entro un termine di decadenza rilevabile d’ufficio; non è quindi consentito versarli in atti in un momento successivo del giudizio. Il decreto impugnato è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Verona, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’opposizione e per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    Richiamato come norma del procedimento di opposizione allo stato passivo, insieme all’art. 99 l. fall., per sostenere l’assetto degli oneri processuali dell’opponente.

  • art. 99 l. fall.

    L’opponente deve indicare specificamente i documenti dei quali intende avvalersi e, quanto ai documenti non già acquisiti nella verifica del passivo, deve depositarli con il ricorso; il relativo termine è perentorio e la decadenza è rilevabile d’ufficio.

  • art. 342 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione all’assenza di un obbligo di deposito del provvedimento impugnato, ma la Corte ha ritenuto decisivo il regime speciale dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 347 c.p.c.

    Non si applica al giudizio di opposizione allo stato passivo la regola sull’onere di produrre copia autentica del provvedimento impugnato prevista per l’appello.

  • art. 90 l. fall.

    Il tribunale può accedere direttamente al fascicolo della procedura fallimentare per conoscere il contenuto del provvedimento e degli atti rilevanti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la mancata produzione da parte del creditore opponente della copia autentica dello stato passivo e della comunicazione di esecutività non comporta improcedibilità del ricorso, poiché il tribunale può reperire il provvedimento nel fascicolo della procedura.
  • L’opponente che intenda avvalersi di documenti non acquisiti nella verifica del passivo deve depositarli con il ricorso in opposizione, entro il termine fissato dall’art. 99 l. fall.; la produzione tardiva è preclusa ed è rilevabile d’ufficio.
  • La facoltà del tribunale di acquisire d’ufficio dal fascicolo fallimentare documenti già presenti nella fase di verifica non elimina l’onere della parte di produrre tempestivamente, con il ricorso, i documenti nuovi sui quali fonda l’impugnazione.
  • Nel rito dell’opposizione allo stato passivo, la distinzione tra documenti già presenti nel fascicolo della verifica e documenti introdotti per la prima volta in opposizione è decisiva ai fini dell’ammissibilità della prova documentale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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