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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32524/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non consentito perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio e comunque privo di confronto con una motivazione d'appello logicamente e giuridicamente coerente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Trieste, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità penale, contestando la valutazione degli elementi probatori. La Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse, in realtà, a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle risultanze processuali, attività non consentita in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva fondato il proprio convincimento, con motivazione ritenuta esente da vizi logici e giuridici, sulla collocazione della persona offesa, sulla collocazione del portafogli e sulla condotta anomala dell'imputata sia all'ingresso sia all'uscita dall'abitazione, elementi ritenuti idonei a confermare l'attendibilità dell'informazione fornita dalla vittima circa la presenza della banconota nel portafogli prima dell'accesso dell'imputata in casa.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa valutazione delle prove né di ottenere una nuova ricostruzione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste del vizio di motivazione, sollecita una rivalutazione degli elementi probatori o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura delle risultanze processuali secondo criteri valutativi alternativi a quelli adottati dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata espone in modo coerente e non illogico le ragioni della decisione.
  • La motivazione sulla responsabilità penale è immune da vizi rilevanti in sede di legittimità quando individua specifici elementi fattuali e ne spiega la capacità dimostrativa, anche con riguardo all'attendibilità della persona offesa.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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