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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13655/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non configurabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il gravame censurava il mancato accesso alla disciplina delle pene sostitutive, in particolare l'applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. e, correlativamente, dei presupposti di cui all'art. 58 della legge n. 689 del 1981. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva già escluso, con motivazione non manifestamente illogica, la possibilità di formulare una prognosi positiva sul rispetto delle prescrizioni connesse alle pene sostitutive.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    norma richiamata come parametro per l'accesso alle pene sostitutive; la Corte ritiene legittimo il diniego quando manchi una prognosi positiva sul rispetto delle prescrizioni.

  • art. 58 legge n. 689 del 1981

    disposizione richiamata in relazione ai presupposti e alla prognosi favorevole per l'applicazione delle pene sostitutive.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di una proposizione del ricorso senza colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un motivo manifestamente infondato contro una decisione di merito sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • In materia di pene sostitutive, il giudice può negare l'applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. quando non sia possibile formulare una prognosi positiva sul rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura.
  • La sindacabilità in cassazione del diniego di accesso alle pene sostitutive resta limitata alla verifica della tenuta logica della motivazione, non potendo la Corte sostituire una propria valutazione di merito a quella del giudice di appello.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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