Cassazione Penale, Sentenza n. 31524/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel corso di un procedimento per presunti accessi abusivi a sistemi informatici di interesse pubblico e per corruzione propria, il pubblico ministero aveva disposto perquisizione personale e locale, ispezione informatica in modalità 'preview' e sequestro di dispositivi elettronici e supporti di memoria (computer, smartphone, pen drive, hard disk) dell'indagato, al fine di rinvenire documentazione e dati pertinenti ai reati ipotizzati. Il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto, ritenendo indicati i beni da cercare, la finalità probatoria e la proporzionalità del vincolo, anche in ragione della necessità di acquisire integralmente i dati per poi selezionare quelli rilevanti. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., l'illegittimità del decreto di perquisizione e sequestro e la violazione del principio di proporzionalità: secondo il ricorrente, rispetto al delitto di corruzione propria sarebbe stato necessario indicare sin dall'origine il nesso di pertinenzialità tra cose ricercate e reati contestati, nonché i criteri di selezione dei dati; il provvedimento avrebbe invece consentito l'acquisizione indiscriminata di una massa di dati, senza previa selezione, con finalità meramente esplorative. La difesa ha inoltre richiamato il verbale di sequestro e l'esito della sommaria verifica dello smartphone e delle chat WhatsApp, sostenendo che non fossero emersi elementi utili alle indagini e che anche il sequestro di alcune pen drive sarebbe risultato sproporzionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi proposti. Ha preliminarmente osservato che la censura di 'mancanza di motivazione' ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è ammissibile solo nei limiti della violazione di legge in materia di misure reali, comprendendo i soli vizi motivazionali radicali o apparenti. Nel caso concreto ha escluso la motivazione apparente del provvedimento impugnato, rilevando che il Tribunale del riesame aveva chiaramente ricostruito le finalità probatorie del sequestro, anche con riferimento ai contatti e ai soggetti nominati negli addebiti provvisori. Ha poi affrontato la doglianza relativa alla proporzionalità del sequestro di dati informatici, richiamando la giurisprudenza di legittimità che impone al decreto del pubblico ministero di indicare, alternativamente, le ragioni di un sequestro esteso e omnicomprensivo ovvero le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione e l'eventuale perimetrazione temporale dei dati. Ha quindi valorizzato il fatto che nel decreto erano state puntualmente indicate le cose da ricercare, la documentazione relativa all'accordo corruttivo e agli accessi abusivi, i criteri temporali dell'analisi sulla copia forense, nonché il meccanismo di riversamento dei dati rilevanti su una 'copia-fine' con successivo dissequestro della 'copia-mezzo'. Alla luce di tali elementi, la Corte ha ritenuto rispettato il principio di proporzionalità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
La deduzione di violazione di legge è utilizzata per censurare l'illegittimità del decreto di perquisizione e sequestro.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Nel giudizio di legittimità avverso misure reali la censura di motivazione è ammissibile solo se il vizio è radicale o se la motivazione è del tutto mancante o apparente.
Richiamato come norma coinvolta nella doglianza relativa alla disciplina della perquisizione e della ricerca della prova.
Richiamato in relazione alla perquisizione/ispezione informatica e alle modalità di ricerca e acquisizione dei dati.
Richiamato con riferimento alla disciplina del sequestro e dell'acquisizione di corrispondenza o dati informatici.
Richiamato nella censura sulla modalità di apprensione e selezione del materiale informatico sequestrato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro probatorio o preventivo, il sindacato sulla motivazione è limitato ai vizi radicali: non è sufficiente denunciare una motivazione insufficiente o non condivisa, occorrendo una motivazione mancante, apparente o del tutto incomprensibile.
- In sede di riesame del sequestro probatorio, il giudice deve verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato e la congruità degli elementi rappresentati, senza sostituirsi al giudice del merito nella verifica piena della prova.
- Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici deve consentire il controllo sulla proporzionalità della misura, indicando le ragioni di un sequestro esteso oppure, in alternativa, le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione e l'eventuale perimetrazione temporale dei dati.
- La necessità di acquisire integralmente il contenuto di un supporto informatico può essere giustificata quando sia funzionale a una successiva selezione mirata dei dati rilevanti, purché il provvedimento preveda un'organizzazione idonea a limitare l'ablazione al necessario e a restituire i dati non rilevanti.
- Non è illegittimo il sequestro di dispositivi elettronici quando il provvedimento individui in modo sufficientemente preciso le categorie di dati e i collegamenti investigativi con i fatti oggetto di indagine, anche se la selezione analitica venga compiuta in una fase successiva tramite copia forense.
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