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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34566/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva sofferto custodia cautelare in carcere dal 18 novembre 2016 al 14 maggio 2020, nell'ambito di un procedimento per partecipazione a un'associazione mafiosa composta da affiliati nigeriani. Condannato in primo grado, era stato assolto dalla Corte d'assise d'appello di Palermo, con sentenza del 14 maggio 2020, irrevocabile, per non aver commesso il fatto. La domanda di riparazione, depositata il 29 settembre 2021, era stata respinta dalla Corte d'appello di Palermo, in sede di rinvio disposto dopo l'annullamento della Cassazione del 30 novembre 2023. Il giudice della riparazione aveva ravvisato una colpa grave ostativa nell'affiliazione rituale del richiedente all'organizzazione Black Axe e nella condotta violenta verso un connazionale, ritenendo tali comportamenti concausa della falsa apparenza di partecipazione al sodalizio e dell'adozione della misura cautelare. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 314, comma 1, e 627, comma 3, c.p.p. e dell'art. 43 c.p., anche in relazione all'art. 6 CEDU: sosteneva che il giudice del rinvio non si fosse conformato alla sentenza rescindente, avesse fondato la colpa su elementi già esclusi o neutralizzati dall'assoluzione e non avesse individuato una specifica regola cautelare violata; lamentava inoltre la violazione della presunzione d'innocenza e del contraddittorio per la trattazione camerale. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione sulla colpa grave e sul nesso causale tra condotta e adozione della cautela, nonché omessa verifica se l'aggressione fosse stata un atto di resistenza alle dinamiche del gruppo. Contestava inoltre l'affiliazione e il travisamento della sentenza assolutoria, e lamentava che non fossero state considerate decisioni irrevocabili relative ad altri presunti associati, che avrebbero escluso l'esistenza di una struttura mafiosa locale. Chiedeva infine l'acquisizione, ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., di un'ordinanza del 4 gennaio 2026 relativa alla riparazione riconosciuta a un presunto coimputato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, pur rilevando plurimi profili d'inammissibilità, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha respinto la richiesta di acquisire l'ordinanza del 4 gennaio 2026: l'art. 238-bis c.p.p. riguarda le sentenze irrevocabili, mentre ordinanze e sentenze non irrevocabili possono essere acquisite come documenti senza prova dei fatti in esse descritti; inoltre, le decisioni relative ad altri soggetti, intervenute dopo le valutazioni cautelari, non erano concretamente rilevanti per l'accertamento ex ante della condotta del richiedente. Le sentenze relative agli altri presunti associati erano peraltro già irrevocabili prima dell'udienza di merito del 25 maggio 2023, sicché mancava il presupposto temporale per l'acquisizione invocata nel giudizio di legittimità. La doglianza sulla trattazione camerale è stata dichiarata inammissibile per carenza d'interesse e manifestamente infondata: il procedimento di riparazione si svolge nelle forme camerali richiamate dagli artt. 315, 643 e 127 c.p.p.; inoltre, non risultava allegata la richiesta di partecipazione all'udienza di merito. Le censure sulla colpa ostativa sono state ritenute infondate o inammissibili nella parte in cui sollecitavano una diversa valutazione del fatto e delle prove. La Cassazione ha ritenuto che il giudice di rinvio si fosse attenuto al mandato rescindente: l'assoluzione per non aver commesso il fatto era fondata sulla mancanza di prova di un contributo alla vita dell'organizzazione, non sull'esclusione dei rapporti o dell'affiliazione. Le intercettazioni e gli elementi valutati dal giudice della riparazione indicavano invece l'affiliazione rituale del richiedente, riconosciuto dagli altri membri come nuovo affiliato di grado "Lord", e il suo coinvolgimento nell'episodio di aggressione che aveva dato luogo a un procedimento disciplinare interno. Tale affiliazione, pur non provando un ruolo dinamico e funzionale sufficiente per la condanna associativa, costituiva un comportamento gravemente colposo e una causa ostativa alla riparazione. Il giudice del rinvio non era tenuto a rivalutare questioni non comprese nel perimetro dell'annullamento né a fondarsi su giudicati relativi a terzi.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    l'affiliazione rituale del ricorrente all'associazione di tipo mafioso Black Axe - che oltretutto non presuppone affatto un giudizio sulla diramazione palermitana denominata Forum - per poi individuare nella stessa una chiara causa ostativa al riconoscimento del diritto, in quanto comportamento gravemente colposo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., ancorché non sufficiente a giustificare la condanna del predetto per il delitto associativo, in mancanza della prova di suo un ruolo dinamico e funzionale all'interno del sodalizio

    La partecipazione rituale a un sodalizio mafioso può integrare colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione anche quando non sia provato un ruolo dinamico e funzionale sufficiente a fondare la responsabilità penale per il reato associativo.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    il vincolo scaturente, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione rappresenta una conseguenza necessaria del modello della separazione del giudizio rescindente da quello rescissorio, il quale implica che il secondo debba essere fondato sui risultati del primo

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve fondare la decisione sui risultati del giudizio rescindente.

  • art. 238-bis c.p.p.

    la norma richiamata riguarda esclusivamente le sentenze irrevocabili, mentre le ordinanze, come le sentenze non irrevocabili, possono essere acquisite solo in quanto documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., tuttavia, dalle stesse non può trarsi la prova dei fatti ivi descritti, ma solo dell'esistenza della decisione e delle vicende processuali in essa rappresentate, essendo la piena valenza probatoria riservata espressamente dalla legge alle sole sentenze divenute irrevocabili

    L'art. 238-bis c.p.p. consente l'acquisizione delle sole sentenze irrevocabili; ordinanze e decisioni non irrevocabili possono essere acquisite come documenti, ma provano soltanto la loro esistenza e le vicende processuali rappresentate, non i fatti descritti.

  • art. 234 c.p.p.

    le ordinanze, come le sentenze non irrevocabili, possono essere acquisite solo in quanto documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., tuttavia, dalle stesse non può trarsi la prova dei fatti ivi descritti, ma solo dell'esistenza della decisione e delle vicende processuali in essa rappresentate

    Ordinanze e sentenze non irrevocabili sono acquisibili come documenti, ma non dimostrano i fatti in esse narrati: attestano soltanto l'esistenza della decisione e delle vicende processuali rappresentate.

  • art. 315 c.p.p.

    il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, per via del rinvio dell'art. 315 cod. proc. pen., alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario che, a sua volta, all’art. 643 cod. proc. pen., pen. stabilisce che la Corte d'appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'art .127 cod. proc. pen., di tal che non è affatto preclusa la partecipazione dei difensori e delle persone interessate

    Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione segue, per rinvio, le forme camerali previste per la riparazione dell'errore giudiziario, senza escludere la partecipazione dei difensori e degli interessati.

  • art. 643 c.p.p.

    il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, per via del rinvio dell'art. 315 cod. proc. pen., alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario che, a sua volta, all’art. 643 cod. proc. pen., pen. stabilisce che la Corte d'appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'art .127 cod. proc. pen.

    La decisione sulla riparazione dell'errore giudiziario è assunta dalla Corte d'appello in camera di consiglio secondo le forme dell'art. 127 c.p.p.; tale disciplina opera anche per la riparazione dell'ingiusta detenzione per effetto del rinvio dell'art. 315 c.p.p.

  • art. 127 c.p.p.

    la Corte d'appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'art .127 cod. proc. pen., di tal che non è affatto preclusa la partecipazione dei difensori e delle persone interessate, che - in specie a seguito della modifica del Il comma 2, disposta con decreto legislativo n. 150 del 2022 - possono richiedere di essere sentite anche nel caso si tratti di soggetti detenuti o internati

    La trattazione camerale regolata dall'art. 127 c.p.p. non esclude la partecipazione degli interessati; questi possono chiedere di essere sentiti, compresi i soggetti detenuti o internati.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    i profili di doglianza articolati, nella misura in cui sostituiscono a quella del giudice di merito un'alternativa valutazione degli esiti delle indagini, nei termini evidenziati in sede di sintesi del motivo di ricorso, sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità perché in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito

    È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste di una censura di legittimità, sollecita una valutazione alternativa degli elementi di fatto e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    stante la complessiva infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il medesimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    la Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 2013 (come già nella precedente decisione n. 80 del 2011) pur con riferimento al procedimento previsto in sede di legittimità, ha già rilevato che la trattazione camerale "non partecipata", in assenza del pubblico, non si pone in contrasto né con il principio dettato dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU e dalle fonti internazionali e sovranazionali che sanciscono una regola consimile, né con il precetto della pubblicità dei giudizi insito nei principi costituzionali

    La trattazione camerale non partecipata non è, di per sé, incompatibile con l'art. 6, paragrafo 1, CEDU; la censura richiede comunque un interesse concreto e, nel caso di specie, non era stata allegata la richiesta di partecipare all'udienza di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa grave può derivare da una condotta extraprocessuale che abbia contribuito causalmente a creare, valutata ex ante, una falsa apparenza di responsabilità e all'adozione o al mantenimento della misura cautelare; il giudice deve verificare il concreto collegamento causale tra condotta e cautela.
  • L'affiliazione rituale a un'associazione mafiosa costituisce un elemento ulteriore rispetto alle frequentazioni ambigue e può integrare colpa grave ostativa alla riparazione, pur senza provare da sola un ruolo dinamico e funzionale sufficiente per la condanna per partecipazione associativa.
  • L'assoluzione per mancanza di prova di un contributo alla vita dell'associazione non equivale necessariamente all'accertamento che i rapporti o l'affiliazione dell'imputato non esistessero; il giudice della riparazione può valutare tali condotte, purché accerti autonomamente la colpa grave e il nesso causale con la misura.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve rispettare il principio di diritto e i limiti tracciati dalla pronuncia rescindente; non può riaprire questioni estranee alle censure esaminate né quelle non dichiarate assorbite.
  • Ai fini dell'art. 238-bis c.p.p., le sentenze irrevocabili possono essere acquisite con la valenza probatoria prevista dalla legge; ordinanze e sentenze non irrevocabili sono acquisibili come documenti e provano solo l'esistenza della decisione e le vicende processuali rappresentate.
  • Il giudice della riparazione valuta la condotta del richiedente ex ante, alla luce degli elementi disponibili quando l'autorità cautelare ha operato; decisioni successive relative a terzi, fondate su elementi investigativi non disponibili o non pertinenti a quella valutazione, non costituiscono di per sé un parametro decisivo.
  • La trattazione camerale del procedimento di riparazione non viola di per sé le garanzie convenzionali quando l'interessato può chiedere di essere sentito; la censura sulla mancata partecipazione all'udienza di merito è inammissibile per difetto d'interesse se non risulta allegata la richiesta di partecipazione.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove sostituendo a quella del giudice di merito una ricostruzione alternativa degli elementi d'indagine.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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