Cassazione Civile, Ordinanza n. 34784/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., preso atto che le parti avevano transatto la lite. Ha inoltre deciso di non provvedere sulle spese, facendo applicazione dell'art. 391, comma 2, c.p.c., in assenza di contestazioni sull'intervenuta transazione, pur in difetto di tempestiva adesione alla rinuncia da parte delle controricorrenti.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Nel giudizio di legittimità proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, la parte ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. dopo che, nelle more del ricorso per cassazione, le parti avevano raggiunto una transazione. La rinuncia è stata comunicata alle parti costituite; non risultano contestazioni sull'intervenuta transazione. La Corte è stata quindi chiamata a prendere atto della rinuncia e a decidere sull'estinzione del processo e sulle spese.
Norme richiamate
rinuncia agli atti del giudizio
la rinuncia depositata dalla parte ricorrente, in presenza dei necessari poteri e dopo comunicazione alle controparti, determina l'estinzione del giudizio.
non far luogo a pronuncia sulle spese
in presenza di transazione intervenuta tra le parti e in difetto di contestazioni, la Corte può non provvedere sulle spese, anche se non vi è stata tempestiva adesione alla rinuncia da parte dei controricorrenti.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, se validamente depositata dalla parte munita di poteri e comunicata alle controparti, comporta l'estinzione del processo.
- Quando le parti abbiano definito la controversia con transazione e non vi siano contestazioni al riguardo, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio e non pronunciare sulle spese.
- L'estinzione per rinuncia assorbe ogni ulteriore esame del ricorso e del merito della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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