Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09255/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietario)

La controversia

La controversia riguardava lo scioglimento della comunione su un'unità immobiliare in comproprietà tra ex coniugi. In primo grado e in appello la domanda di divisione era stata respinta perché l'immobile era ritenuto abusivo e la presentazione della sola istanza di condono, pur corredata dal pagamento delle prime due rate di oblazione, era stata considerata insufficiente in mancanza del rilascio della concessione in sanatoria. Il comproprietario istante ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge: secondo la ricorrente, la domanda di condono e il pagamento delle rate di oblazione avrebbero dovuto essere considerati idonei a superare l'impedimento alla divisione anche senza provvedimento di concessione in sanatoria. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione apparente, rimasto poi assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel considerare necessaria la concessione in sanatoria per superare l'ostacolo alla divisione. Ha affermato che la domanda di condono, se corredata dalla prova del versamento delle prime due rate dell'oblazione, costituisce documentazione alternativa sufficiente e fa venir meno l'impedimento giuridico alla divisione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La decisione richiama il profilo probatorio solo indirettamente, valorizzando come prova alternativa alla concessione in sanatoria la domanda di condono con il pagamento delle prime due rate dell'oblazione.

  • L. 47/1985

    Richiamata implicitamente in tema di condono edilizio; la Corte considera sufficiente, per superare l'impedimento alla divisione, la domanda di condono accompagnata dal pagamento delle prime due rate dell'oblazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione di un immobile abusivo, la sola mancanza del provvedimento di concessione in sanatoria non basta, di per sé, a escludere la divisibilità se sia stata presentata domanda di condono corredata dalla prova del versamento delle prime due rate dell'oblazione.
  • Ai fini della commerciabilità e della divisibilità del bene, la domanda di condono con il pagamento dell'oblazione prevista dalla legge può costituire documentazione alternativa idonea a rimuovere l'impedimento giuridico alla divisione.
  • Il giudice di merito non può negare la divisione limitandosi a rilevare l'assenza della sanatoria formale, senza considerare gli effetti giuridici della domanda di condono già presentata e documentata.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe correttamente la ratio decisoria della sentenza impugnata e viene accolto, il motivo sul vizio di motivazione resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieComproprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.