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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32432/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento per recupero IVA 2012 relativo a cessioni a quattro presunti esportatori abituali (Ecotex srl, Perone srl, WD Italia spa, Auto Drivers srl), contestando che le dichiarazioni d'intenti fossero ideologicamente false e che l'Amministrazione non avesse fornito tutti gli atti relativi alle presunte frodi; deduceva inoltre violazioni di norme civili e processuali, richiamava la tutela derivante dall'iscrizione VIES e deduceva irragionevolezza e sproporzione delle sanzioni applicate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti: il diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione non è assoluto e la ricorrente non ha dimostrato come la mancata ostensione avrebbe cambiato l'esito; la CTR ha correttamente valutato indizi ricavabili dal registro delle imprese (mancato deposito bilanci, crescita anomala di fatturato, assenza di struttura, cambio oggetto sociale) tali da far ritenere conoscibile la frode da parte del cedente; l'iscrizione al VIES o la partita IVA non sono idonee di per sé a escludere la fraudolenza; il regime sanzionatorio non è stato ritenuto sproporzionato alla luce della perdita di gettito e della rilevanza della frode. Spese di giudizio a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 8 comma 1 lett. c)

    Definisce le cessioni all'esportazione non imponibili: l'esenzione richiede che il cessionario sia esportatore abituale e la dichiarazione d'intenti sia veritiera; se falsa, l'operazione perde il beneficio e il cedente può essere chiamato a rispondere salvo prova di aver adottato tutte le misure ragionevoli per non partecipare alla frode.

  • decreto-legge 29.12.1983 n. 746, art. 1 comma 1 lett. c) (richiamato)

    Norma storica che disciplina la dichiarazione d'intenti del cessionario, richiamata quale base formale della dichiarazione resa dal cessionario.

  • d.lgs. 18.12.1997 n. 471, art. 7 comma 3

    Prevede che, in linea generale, l'omesso presupposto per la dichiarazione di intento fa gravare la responsabilità sul cessionario; tuttavia la giurisprudenza e successive modifiche legislative hanno previsto, in certi casi, responsabilità anche del cedente se non ha adempiuto agli obblighi di comunicazione o diligenza.

  • legge 30.12.2004 n. 311, art. 1 comma 384

    Ha introdotto la responsabilità in solido per chi omette di inviare la comunicazione delle dichiarazioni d'intenti nei termini, estendendo la possibilità di responsabilità anche al cedente in caso di invio incompleto o inesatto della comunicazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 164

    Richiamata in tema di coordinamento delle norme IVA e principi europei riguardanti il regime di esenzione e le misure anti-frode.

  • Regolamento (UE) n. 904/2010, art. 22

    Citato tra le fonti comunitarie rilevanti nell'ambito della cooperazione amministrativa e degli scambi di informazioni finalizzati a contrastare le frodi IVA.

  • Corte di giustizia UE, causa C-189/18 (Glencore)

    "in linea di principio" (citazione testuale nella motivazione)

    Stabilisce che atti amministrativi relativi a terzi possono essere utilizzati, ma il diritto di difesa impone che il contribuente abbia accesso alle informazioni che l'amministrazione ha effettivamente preso in considerazione; tuttavia tale diritto può essere limitato per altri interessi tutelabili.

  • Giurisprudenza Corte di giustizia UE (Equoland, Ecotrade, Mahagében e Dávid, Teleos, Grupa Warzywna e altre)

    Fornisce i principi sulla lotta alle frodi IVA, sull'onere di diligenza dell'operatore economico e sul principio di proporzionalità delle sanzioni nei casi di determinazione automatica dell'importo.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiama l'onere della prova; la Corte ne valuta l'applicazione in tema di onere probatorio a carico del cedente per dimostrare l'assenza di coinvolgimento nella frode.

Massime di principio

  • La semplice titolarità di partita IVA o l'iscrizione al VIES non escludono in sé la possibilità che una dichiarazione d'intenti sia ideologicamente falsa; sono informazioni meramente formali e insufficienti a provare l'affidabilità del cessionario.
  • Il cedente che applica l'esenzione sulle cessioni verso presunti esportatori abituali deve adottare tutte le misure di diligenza ragionevolmente richieste dalla sua struttura e dimensione per verificare l'affidabilità, l'operatività e la solidità del cessionario (controlli non limitati alle risultanze formali del registro IVA o del VIES).
  • L'Amministrazione può fondare l'accertamento su indizi ricavabili da fonti quali il registro delle imprese o segnalazioni interne; una catena di indizi attendibili può integrare la prova della frode anche se non c'è certezza assoluta su ogni dettaglio.
  • Il diritto di accesso del contribuente agli atti amministrativi relativi a terzi non è assoluto: l'accesso è dovuto nella misura in cui sia strumentale all'effettivo esercizio del diritto di difesa e purché la mancata ostensione possa essere dimostrata come idonea a determinare un diverso esito dell'accertamento.
  • Le sanzioni determinate automaticamente dalla norma possono essere compatibili con il principio di proporzionalità quando ricorra una frode che abbia determinato una effettiva perdita di gettito e quando non emergano elementi oggettivi che rendano la misura sproporzionata rispetto alle circostanze del caso concreto.
  • In sede di cassazione non è ordinariamente consentito rimettere in discussione il convincimento di fatto del giudice del merito ben motivato: le censure che chiedono una rivalutazione fattuale sono generalmente inammissibili e devono essere circoscritte a profili di vizio di motivazione o di violazione di legge.

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