Cassazione Penale, Sentenza n. 11336/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base della rinuncia depositata in cancelleria. Ha inoltre rilevato che la misura cautelare era stata già sostituita dal GUP, circostanza che rendeva ulteriormente privo di interesse l'impugnazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Zanini impugnava l'ordinanza del 5/10/2022 del Tribunale della Libertà di Venezia che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del GIP di Verona del 18/7/2022, contestando l'incompetenza del GIP in quanto, secondo la difesa, il pubblico ministero aveva già richiesto il rinvio a giudizio il 5/7/2022 e pertanto l'unico giudice competente sarebbe stato il GUP. Successivamente alla proposizione del ricorso la difesa ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. Inoltre, nel frattempo (26/7/2022) il GUP aveva sostituito la custodia in carcere con l'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
art. 606 comma terzo cod. proc. pen.
art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
La Corte ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile poiché era stato seguito da atto di rinuncia depositato in cancelleria; l'effetto procedurale della rinuncia è l'inammissibilità dell'impugnazione.
In applicazione dell'art. 616 il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma (determinata equitativamente in €3.000), tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se depositata in cancelleria dopo la proposizione dell'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso in Cassazione e impedisce l'esame del merito.
- Se nel frattempo si è verificato un evento sopravvenuto (es. sostituzione della misura cautelare da parte del GUP) che elimina l'interesse all'impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile o comunque privo di effetto utile.
- Le questioni di competenza tra GIP e GUP vanno valutate con attenzione al momento temporale: l'istanza di rinvio a giudizio del PM può incidere sulla rilevanza di un'eccezione di incompetenza, ma le successive determinazioni del GUP possono rendere superflua la discussione.
- La proposizione di ricorsi infondati o formalmente inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni (contributi alla Cassa delle ammende); quindi prima di impugnare è opportuno verificare eventuali sviluppi intervenuti nel procedimento.
- La difesa, se intende rinunciare al gravame, deve depositare chiaramente l'atto di rinuncia; la rinuncia ha effetti immediati sulla procedura d'impugnazione.
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