Cassazione Civile, Ordinanza n. 25933/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la transazione fiscale e l'accordo di ristrutturazione dei debiti, comprensivi del debito controverso, avevano eliminato l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse e ha compensato integralmente le spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009, emesso a seguito di processo verbale di constatazione, con cui l'Ufficio aveva recuperato IVA indebitamente detratta e irrogato sanzioni, ritenendo che la società avesse partecipato consapevolmente a una frode carosello nella compravendita di telefoni cellulari, con il coinvolgimento di società filtro comunitarie. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR aveva invece accolto l'appello, ritenendo provata la mancanza di consapevole partecipazione alla frode. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, mentre la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con un motivo. Nelle more, la società ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo la sopravvenuta definizione del rapporto mediante transazione fiscale, inserita in un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e 63 CCII, comprendente anche il debito oggetto del giudizio; l'accordo è stato omologato dal Tribunale di Vicenza ed è passato in giudicato.
Norme richiamate
Richiamati come base della transazione fiscale inserita nell'accordo di ristrutturazione dei debiti che ha definito anche il debito oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, sopravviene un accordo transattivo o una definizione negoziale del debito tributario che ricomprende il rapporto controverso, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse delle parti.
- Se la sopravvenienza negoziale rende priva di utilità la decisione sul ricorso principale e incidentale, la Corte non decide nel merito e può compensare integralmente le spese processuali.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che dall'assetto sopravvenuto emerga in modo univoco il venir meno dell'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del contenzioso.
Come è indicizzato
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