Cassazione Penale, Ordinanza n. 20506/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando il vizio di sottoscrizione personale dell'imputato, in violazione della disciplina che impone la firma di un difensore cassazionista. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale di Frosinone di condanna per il reato di cui all'art. 497-ter, n. 1, c.p. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché risulta sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore abilitato; pertanto il ricorso personale è inammissibile.
Norme richiamate
norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello
richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. quale disposizione modificata dalla legge n. 103 del 2017 che incide sulla legittimazione/sottoscrizione dell'impugnazione
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
consente la decisione de plano sull'inammissibilità del ricorso
ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. imponendo la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori abilitati
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, avverso qualunque provvedimento penale, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- La violazione del requisito di sottoscrizione del ricorso integra un vizio processuale rilevabile de plano e comporta l'immediata declaratoria di inammissibilità, senza esame dei motivi di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la conseguenza necessaria è la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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